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	12-09-2016
	TAR Veneto, qualifica di nuovo produttore di rifiuti
	Il TAR Veneto, con la sentenza n. 772 del 13 luglio 2016, 
	si è pronunciato sulla qualifica di nuovo produttore di rifiuti, 
	ex art. 183 D.lgs. 152/2006, che sussiste quando vi è una modifica 
	della natura e della composizione del rifiuto stesso. 
	L’articolo 183 del decreto legislativo citato stabilisce che 
	produttore di rifiuti è il soggetto la cui attività produce rifiuti 
	ovvero chiunque effettui operazioni di miscelazione o altre operazioni che 
	hanno modificato la natura e la composizione di detti rifiuti, 
	distinguendosi in tal modo fra produttore iniziale e nuovo produttore. 
	Dunque la norma richiede una significativa alterazione del 
	rifiuto attraverso le operazioni indicate, potendosi 
	evitare la qualificazione di nuovo produttore solo laddove 
	non vi sia stata una modifica della natura e della composizione del rifiuto; 
	e nel caso in esame appare evidente come il trattamento effettuato incida 
	sostanzialmente sulla consistenza del rifiuto.
	Nel caso di specie, si tratta di un processo che 
	consiste nella stabilizzazione del rifiuto al fine di 
	ridurre o inibire del tutto il passaggio dei contaminanti inorganici, in 
	gran parte metalli, in soluzione liquida, diminuendone la solubilità e 
	bloccando in tal modo i contaminanti all’interno del rifiuto.