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12-09-2016
TAR Veneto, qualifica di nuovo produttore di rifiuti
Il TAR Veneto, con la sentenza n. 772 del 13 luglio 2016,
si è pronunciato sulla qualifica di nuovo produttore di rifiuti,
ex art. 183 D.lgs. 152/2006, che sussiste quando vi è una modifica
della natura e della composizione del rifiuto stesso.
L’articolo 183 del decreto legislativo citato stabilisce che
produttore di rifiuti è il soggetto la cui attività produce rifiuti
ovvero chiunque effettui operazioni di miscelazione o altre operazioni che
hanno modificato la natura e la composizione di detti rifiuti,
distinguendosi in tal modo fra produttore iniziale e nuovo produttore.
Dunque la norma richiede una significativa alterazione del
rifiuto attraverso le operazioni indicate, potendosi
evitare la qualificazione di nuovo produttore solo laddove
non vi sia stata una modifica della natura e della composizione del rifiuto;
e nel caso in esame appare evidente come il trattamento effettuato incida
sostanzialmente sulla consistenza del rifiuto.
Nel caso di specie, si tratta di un processo che
consiste nella stabilizzazione del rifiuto al fine di
ridurre o inibire del tutto il passaggio dei contaminanti inorganici, in
gran parte metalli, in soluzione liquida, diminuendone la solubilità e
bloccando in tal modo i contaminanti all’interno del rifiuto.