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News / Giurisprudenza / Rifiuti

22-11-2016

TAR Lombardia, soggetto competente ordinanza di rimozione rifiuti

Il Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia (BS), con la Sentenza n. 1527 del 18 novembre 2016, si è pronunciato sul soggetto competente ad emanare l'ordinanza di rimozione rifiuti.

Sebbene l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 attribuisca l'attività di gestione ai dirigenti, la competenza ad emanare l'ordinanza a disporre le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti, di cui al comma 2 dello stesso art. 192, spetta al Sindaco e ciò in virtù del carattere di specialità (oltre al fatto di essere previsione sopravvenuta) della norma di cui al citato art. 192 del D.lgs. n. 152/2006.

Nel caso di specie, il Tar ha annullato il provvedimento impugnato, in quanto l'ordinanza era stata assunta dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune resistente.


 


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