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22-11-2016
TAR Lombardia, soggetto competente ordinanza di rimozione rifiuti
Il Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia (BS), con la Sentenza n.
1527 del 18 novembre 2016, si è pronunciato sul soggetto competente ad
emanare l'ordinanza di rimozione rifiuti.
Sebbene l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 attribuisca l'attività di
gestione ai dirigenti, la competenza ad emanare l'ordinanza a disporre le
operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti, di cui
al comma 2 dello stesso art. 192, spetta al Sindaco e ciò in virtù del
carattere di specialità (oltre al fatto di essere previsione sopravvenuta)
della norma di cui al citato art. 192 del D.lgs. n. 152/2006.
Nel caso di specie, il Tar ha annullato il provvedimento
impugnato, in quanto l'ordinanza era stata assunta dal Responsabile del
Settore Tecnico del Comune resistente.