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		22-11-2016
	TAR Lombardia, soggetto competente ordinanza di rimozione rifiuti
	Il Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia (BS), con la Sentenza n. 
	1527 del 18 novembre 2016, si è pronunciato sul soggetto competente ad 
	emanare l'ordinanza di rimozione rifiuti.
	Sebbene l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 attribuisca l'attività di 
	gestione ai dirigenti, la competenza ad emanare l'ordinanza a disporre le 
	operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti, di cui 
	al comma 2 dello stesso art. 192, spetta al Sindaco e ciò in virtù del 
	carattere di specialità (oltre al fatto di essere previsione sopravvenuta) 
	della norma di cui al citato art. 192 del D.lgs. n. 152/2006.
	Nel caso di specie, il Tar ha annullato il provvedimento 
	impugnato, in quanto l'ordinanza era stata assunta dal Responsabile del 
	Settore Tecnico del Comune resistente.