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	28-06-2016
	Corte di Giustizia UE, spedizione rifiuti e informazioni erronee o incoerenti
	La Corte di Giustizia Ue , Sez. IV, con la sentenza 9 giugno 2016, 
		C‑69/15, si è pronunciata tra l'altro sulla interpretazione di 
		spedizione illegale, 
		di cui all'articolo 2, punto 35, lettera g), iii), del regolamento (CE) 
		n. 1013/2006, nella fattispecie di informazioni 
		erronee o incoerenti risultanti dal documento contenuto 
		nell’allegato VII.
		L’articolo 2, punto 35, lettera g), iii), del regolamento (CE) 
		n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, 
		relativo alle spedizioni di rifiuti, come modificato dal regolamento 
		(UE) n. 255/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013, deve essere 
		interpretato nel senso che una spedizione di rifiuti come quelli 
		indicati all’allegato III di detto regolamento, destinati al recupero, 
		deve essere considerata illegale, ai sensi di tale disposizione, ove il 
		documento di cui all’allegato VII del medesimo regolamento relativo a 
		tale spedizione contenga informazioni erronee o incoerenti, come quelle 
		contenute nei documenti di accompagnamento oggetto del procedimento 
		principale, per quanto riguarda l’importatore/destinatario, l’impianto 
		di recupero nonché i paesi/Stati interessati, indipendentemente dalla 
		corretta indicazione di tali informazioni in altri documenti messi a 
		disposizione delle autorità competenti, dall’intento di indurre in 
		errore tali autorità e dall’attuazione, da parte di dette autorità, 
		delle procedure previste dall’articolo 24 del summenzionato regolamento.
		L’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006, come 
		modificato dal regolamento n. 255/2013, in forza del quale le sanzioni 
		applicate dagli Stati membri nell’ipotesi di violazione delle 
		disposizioni di detto regolamento devono essere proporzionate, deve 
		essere interpretato nel senso che una spedizione di rifiuti per la quale 
		il documento di cui all’allegato VII del regolamento medesimo contenga 
		informazioni erronee o incoerenti può, in linea di principio, essere 
		sanzionata con un’ammenda il cui importo corrisponde a quello 
		dell’ammenda applicata nell’ipotesi di violazione dell’obbligo di 
		compilare tale documento. Nel contesto del controllo della 
		proporzionalità di tale sanzione, il giudice del rinvio deve prendere in 
		considerazione, in particolare, i rischi che tale infrazione può 
		provocare nel settore della tutela dell’ambiente e della salute umana.