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28-06-2016
Corte di Giustizia UE, spedizione rifiuti e informazioni erronee o incoerenti
La Corte di Giustizia Ue , Sez. IV, con la sentenza 9 giugno 2016,
C‑69/15, si è pronunciata tra l'altro sulla interpretazione di
spedizione illegale,
di cui all'articolo 2, punto 35, lettera g), iii), del regolamento (CE)
n. 1013/2006, nella fattispecie di informazioni
erronee o incoerenti risultanti dal documento contenuto
nell’allegato VII.
L’articolo 2, punto 35, lettera g), iii), del regolamento (CE)
n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006,
relativo alle spedizioni di rifiuti, come modificato dal regolamento
(UE) n. 255/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013, deve essere
interpretato nel senso che una spedizione di rifiuti come quelli
indicati all’allegato III di detto regolamento, destinati al recupero,
deve essere considerata illegale, ai sensi di tale disposizione, ove il
documento di cui all’allegato VII del medesimo regolamento relativo a
tale spedizione contenga informazioni erronee o incoerenti, come quelle
contenute nei documenti di accompagnamento oggetto del procedimento
principale, per quanto riguarda l’importatore/destinatario, l’impianto
di recupero nonché i paesi/Stati interessati, indipendentemente dalla
corretta indicazione di tali informazioni in altri documenti messi a
disposizione delle autorità competenti, dall’intento di indurre in
errore tali autorità e dall’attuazione, da parte di dette autorità,
delle procedure previste dall’articolo 24 del summenzionato regolamento.
L’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006, come
modificato dal regolamento n. 255/2013, in forza del quale le sanzioni
applicate dagli Stati membri nell’ipotesi di violazione delle
disposizioni di detto regolamento devono essere proporzionate, deve
essere interpretato nel senso che una spedizione di rifiuti per la quale
il documento di cui all’allegato VII del regolamento medesimo contenga
informazioni erronee o incoerenti può, in linea di principio, essere
sanzionata con un’ammenda il cui importo corrisponde a quello
dell’ammenda applicata nell’ipotesi di violazione dell’obbligo di
compilare tale documento. Nel contesto del controllo della
proporzionalità di tale sanzione, il giudice del rinvio deve prendere in
considerazione, in particolare, i rischi che tale infrazione può
provocare nel settore della tutela dell’ambiente e della salute umana.