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News / Giurisprudenza / Acque

14-03-2016

Corte Costituzionale, servizio idrico integrato e province autonome

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 51 del 10 marzo 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione del d.l. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia), in quanto presuppone l'applicazione del modello di gestione del servizio idrico integrato anche per le "province autonome" invadendo la competenza esclusiva di esse in materia.

Secondo la ricorrente (Provincia autonoma di Trento), è costituzionalmente illegittimo l'art. 7, c. 1, lett. b), num. 2), del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, conv., con mod., dall'art. 1, c.1, della l. 11 novembre 2014, n. 164, in quanto tale disposizione, nella parte in cui menziona anche le "province autonome", accanto alle regioni, tra i soggetti chiamati ad assegnare agli enti locali un termine per l'adesione agli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale, viola la competenza legislativa primaria della Provincia autonoma di Trento in materia di organizzazione del servizio idrico, comprensiva della sua organizzazione e della sua programmazione, nonché dell'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti.

La Corte, riconoscendo la questione fondata, ricorda che lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige attribuisce, infatti, alla Provincia autonoma di Trento competenza legislativa primaria in materia di "acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale" (art. 8, n. 17), "assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione mediante aziende speciali" (art. 8, n. 19), "urbanistica" (art. 8, n. 5) ed "opere idrauliche" (art. 8, n. 24), nonché competenza legislativa concorrente in tema di "utilizzazione delle acque pubbliche", "igiene e sanità" (art. 9, nn. 9 e 10). L'art. 14 dello statuto speciale prevede, fra l'altro, che l'utilizzazione delle acque pubbliche deve essere realizzata in base ad un Piano generale stabilito d'intesa fra lo Stato e la Provincia autonoma (approvato con d.P.R. 15 febbraio 2006), il quale sostituisce interamente, nel territorio provinciale, il Piano regolatore generale degli acquedotti (art. 10, c. 2, del d.P.R. n. 381 del 1974). In base alle norme di attuazione statutaria contenute nel d.P.R. n. 115 del 1973, la Provincia autonoma di Trento esercita, inoltre, tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità del demanio idrico, ivi compresa la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento.

La disposizione impugnata - presupponendo l'applicazione del modello di gestione del servizio idrico integrato dettato dal d.lgs. n. 152 del 2006 anche sul territorio delle province autonome - ha senza dubbio invaso un ambito che è precluso all'intervento del legislatore statale in ragione delle richiamate competenze statutarie.

Pertanto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, limitatamente alle parole «e dalle province autonome».


 


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