News / Giurisprudenza / Acque
14-03-2016
Corte Costituzionale, servizio idrico integrato e
province autonome
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 51 del 10 marzo 2016,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione del d.l.
133/2014 (c.d. Sblocca Italia), in quanto presuppone l'applicazione del
modello di gestione del
servizio idrico integrato anche per le "province autonome"
invadendo la
competenza esclusiva di esse in materia.
Secondo la ricorrente (Provincia autonoma di Trento), è costituzionalmente illegittimo
l'art. 7, c. 1, lett. b), num. 2), del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, conv.,
con mod., dall'art. 1, c.1, della l. 11 novembre 2014, n. 164, in quanto
tale disposizione, nella parte in cui menziona anche le "province autonome",
accanto alle regioni, tra i soggetti chiamati ad assegnare agli enti locali
un termine per l'adesione agli enti di governo dell'ambito territoriale
ottimale, viola la competenza legislativa primaria della Provincia autonoma
di Trento in materia di organizzazione del servizio idrico, comprensiva
della sua organizzazione e della sua programmazione, nonché
dell'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso
inerenti.
La Corte, riconoscendo la questione fondata, ricorda che lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige attribuisce,
infatti, alla Provincia autonoma di Trento competenza legislativa primaria
in materia di "acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale" (art.
8, n. 17), "assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione mediante
aziende speciali" (art. 8, n. 19), "urbanistica" (art. 8, n. 5) ed "opere
idrauliche" (art. 8, n. 24), nonché competenza legislativa concorrente in
tema di "utilizzazione delle acque pubbliche", "igiene e sanità" (art. 9, nn.
9 e 10). L'art. 14 dello statuto speciale prevede, fra l'altro, che
l'utilizzazione delle acque pubbliche deve essere realizzata in base ad un
Piano generale stabilito d'intesa fra lo Stato e la Provincia autonoma
(approvato con d.P.R. 15 febbraio 2006), il quale sostituisce interamente,
nel territorio provinciale, il Piano regolatore generale degli acquedotti
(art. 10, c. 2, del d.P.R. n. 381 del 1974). In base alle norme di
attuazione statutaria contenute nel d.P.R. n. 115 del 1973, la Provincia
autonoma di Trento esercita, inoltre, tutte le attribuzioni inerenti alla
titolarità del demanio idrico, ivi compresa la polizia idraulica e la difesa
delle acque dall'inquinamento.
La disposizione impugnata -
presupponendo l'applicazione del modello di gestione del servizio idrico
integrato dettato dal d.lgs. n. 152 del 2006 anche sul territorio delle
province autonome - ha senza dubbio invaso un ambito che è precluso
all'intervento del legislatore statale in ragione delle richiamate
competenze statutarie.
Pertanto, la Corte Costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera
b), numero 2), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure
urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, limitatamente
alle parole «e dalle province autonome».