News / Giurisprudenza / Acque
	14-03-2016
	Corte Costituzionale, servizio idrico integrato e 
	province autonome
	La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 51 del 10 marzo 2016, 
	ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione del d.l. 
	133/2014 (c.d. Sblocca Italia), in quanto presuppone l'applicazione del 
	modello di gestione del 
	servizio idrico integrato anche per le "province autonome" 
	invadendo la 
	competenza esclusiva di esse in materia.
		Secondo la ricorrente (Provincia autonoma di Trento), è costituzionalmente illegittimo 
	l'art. 7, c. 1, lett. b), num. 2), del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, conv., 
	con mod., dall'art. 1, c.1, della l. 11 novembre 2014, n. 164, in quanto 
	tale disposizione, nella parte in cui menziona anche le "province autonome", 
	accanto alle regioni, tra i soggetti chiamati ad assegnare agli enti locali 
	un termine per l'adesione agli enti di governo dell'ambito territoriale 
	ottimale, viola la competenza legislativa primaria della Provincia autonoma 
	di Trento in materia di organizzazione del servizio idrico, comprensiva 
	della sua organizzazione e della sua programmazione, nonché 
	dell'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso 
	inerenti. 
		La Corte, riconoscendo la questione fondata, ricorda che lo
		statuto speciale per il Trentino-Alto Adige attribuisce, 
	infatti, alla Provincia autonoma di Trento competenza legislativa primaria 
	in materia di "acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale" (art. 
	8, n. 17), "assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione mediante 
	aziende speciali" (art. 8, n. 19), "urbanistica" (art. 8, n. 5) ed "opere 
	idrauliche" (art. 8, n. 24), nonché competenza legislativa concorrente in 
	tema di "utilizzazione delle acque pubbliche", "igiene e sanità" (art. 9, nn. 
	9 e 10). L'art. 14 dello statuto speciale prevede, fra l'altro, che 
	l'utilizzazione delle acque pubbliche deve essere realizzata in base ad un 
	Piano generale stabilito d'intesa fra lo Stato e la Provincia autonoma 
	(approvato con d.P.R. 15 febbraio 2006), il quale sostituisce interamente, 
	nel territorio provinciale, il Piano regolatore generale degli acquedotti 
	(art. 10, c. 2, del d.P.R. n. 381 del 1974). In base alle norme di 
	attuazione statutaria contenute nel d.P.R. n. 115 del 1973, la Provincia 
	autonoma di Trento esercita, inoltre, tutte le attribuzioni inerenti alla 
	titolarità del demanio idrico, ivi compresa la polizia idraulica e la difesa 
	delle acque dall'inquinamento. 
		La disposizione impugnata - 
	presupponendo l'applicazione del modello di gestione del servizio idrico 
	integrato dettato dal d.lgs. n. 152 del 2006 anche sul territorio delle 
	province autonome - ha senza dubbio invaso un ambito che è precluso 
	all'intervento del legislatore statale in ragione delle richiamate 
	competenze statutarie.
		Pertanto, la Corte Costituzionale ha dichiarato 
		l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera 
		b), numero 2), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure 
		urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere 
		pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione 
		burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa 
		delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, 
		comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, limitatamente 
		alle parole «e dalle province autonome».