News / Giurisprudenza / Inquinamento
	16-04-2016
	Consiglio di Stato, responsabilità contaminazione sito
	Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1509 del 14 aprile 2016, 
	si è pronunciato sulla responsabilità in caso di 
	contaminazione di un sito e poteri della P.A. di imporre gli 
	interventi necessari al ripristino ambientale.
	"Per la giurisprudenza, ai sensi degli artt. 242, comma 1, e 244 comma 2, 
	del D.lgs. n. 152 del 2006, una volta riscontrato un fenomeno di potenziale 
	contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in 
	sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale
	possono essere imposti dalla Pubblica amministrazione solamente ai 
	soggetti responsabili dell'inquinamento e cioè ai soggetti che 
	abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio 
	comportamento commissivo od omissivo, legato all'inquinamento da un preciso 
	nesso di causalità. 
	Ciò impone un rigoroso accertamento al fine di 
	individuare il responsabile dell'inquinamento, nonché del nesso di causalità 
	che lega il comportamento del responsabile all'effetto consistente nella 
	contaminazione, accertamento che presuppone un'adeguata istruttoria, non 
	essendo configurabile una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al 
	proprietario o al possessore dell'immobile in ragione di tale sola qualità (Cons. 
	Stato, sez. V, 30 luglio 2015, n. 3756). 
	E’ stato d’altra parte puntualizzato che, se è vero, per un verso, che 
	l'Amministrazione non può imporre, ai privati che non 
	abbiano alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato, 
	lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento, secondo il 
	principio cui si ispira anche la normativa comunitaria, la quale impone al 
	soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi 
	della prevenzione o della riparazione, per altro verso la messa in 
	sicurezza del sito costituisce una misura di correzione dei danni e rientra 
	pertanto nel genus delle 
	precauzioni, unitamente al principio di precauzione vero e proprio 
	e al principio dell'azione preventiva, che gravano sul proprietario 
	o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente 
	e, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppone 
	affatto l'individuazione dell'eventuale responsabile (Cons. Stato, sez. VI, 
	15 luglio 2015, n. 3544)".