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16-04-2016
Consiglio di Stato, responsabilità contaminazione sito
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1509 del 14 aprile 2016,
si è pronunciato sulla responsabilità in caso di
contaminazione di un sito e poteri della P.A. di imporre gli
interventi necessari al ripristino ambientale.
"Per la giurisprudenza, ai sensi degli artt. 242, comma 1, e 244 comma 2,
del D.lgs. n. 152 del 2006, una volta riscontrato un fenomeno di potenziale
contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in
sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale
possono essere imposti dalla Pubblica amministrazione solamente ai
soggetti responsabili dell'inquinamento e cioè ai soggetti che
abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio
comportamento commissivo od omissivo, legato all'inquinamento da un preciso
nesso di causalità.
Ciò impone un rigoroso accertamento al fine di
individuare il responsabile dell'inquinamento, nonché del nesso di causalità
che lega il comportamento del responsabile all'effetto consistente nella
contaminazione, accertamento che presuppone un'adeguata istruttoria, non
essendo configurabile una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al
proprietario o al possessore dell'immobile in ragione di tale sola qualità (Cons.
Stato, sez. V, 30 luglio 2015, n. 3756).
E’ stato d’altra parte puntualizzato che, se è vero, per un verso, che
l'Amministrazione non può imporre, ai privati che non
abbiano alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato,
lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento, secondo il
principio cui si ispira anche la normativa comunitaria, la quale impone al
soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi
della prevenzione o della riparazione, per altro verso la messa in
sicurezza del sito costituisce una misura di correzione dei danni e rientra
pertanto nel genus delle
precauzioni, unitamente al principio di precauzione vero e proprio
e al principio dell'azione preventiva, che gravano sul proprietario
o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente
e, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppone
affatto l'individuazione dell'eventuale responsabile (Cons. Stato, sez. VI,
15 luglio 2015, n. 3544)".