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News / Giurisprudenza / Acque

10-05-2016

Consiglio di Stato, autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.  1686 del 3 maggio 2016, ha ritenuto legittima l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura che imponga il rispetto dei parametri previsti per lo scarico in acque superficiali.

Secondo il Consiglio di Stato "Il combinato disposto degli artt. 124, comma 10, e 101, comma 1, del d.lgs. 2 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) designa un corpo normativo inteso ad assicurare la permanente e progressiva, ancorché asintotica, adeguatezza degli scarichi prodotti dagli insediamenti produttivi ai c.d. valori limite che, in ragione di fattori sopravvenuti (atmosferici, climatici o tecnici), si rendano necessari per salvaguardare la tutela dell’ambiente. Limiti o standards che, contrariamente a quanto ritiene la società appellata ed avallato dal Tar, non sono fissi o rigidamente stabiliti una volta per tutti al momento del rilascio dell’autorizzazione allo scarico".

L’amministrazione ha dato concreta applicazione alla disciplina e, quindi, legittimamente può prescrivere, in sede di rilascio di una nuova autorizzazione, che gli scarichi prodotti dall’impresa, ancorché destinati ad essere convogliati nella rete fognaria, debbano comunque rispettare i limiti previsti (cfr. tabella 3 all. 5 alla parte III del d.lgs. n. 152/2006) per gli scarichi nelle acque superficiali: si tratta di azione volta a salvaguardare interessi pubblici posti al vertice nella scala assiologia che orienta l’azione amministrativa e, comunque, non recessivi rispetto agli opposti interessi economici dell’impresa.


 


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