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	10-05-2016
	Consiglio di Stato, autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura
	Il Consiglio di Stato, con la sentenza 
	n.  1686 del 3 maggio 2016, ha ritenuto legittima 
	l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura che imponga il rispetto 
	dei parametri previsti per lo scarico in acque superficiali.
	Secondo il Consiglio di Stato "Il combinato disposto degli artt. 124, 
	comma 10, e 101, comma 1, del d.lgs. 2 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia 
	ambientale) designa un corpo normativo inteso ad assicurare la permanente e 
	progressiva, ancorché asintotica, adeguatezza degli scarichi prodotti dagli 
	insediamenti produttivi ai c.d. valori limite che, in ragione di fattori 
	sopravvenuti (atmosferici, climatici o tecnici), si rendano necessari per 
	salvaguardare la tutela dell’ambiente. Limiti o standards che, 
	contrariamente a quanto ritiene la società appellata ed avallato dal Tar, 
	non sono fissi o rigidamente stabiliti una volta per tutti al momento del 
	rilascio dell’autorizzazione allo scarico".
	L’amministrazione ha dato concreta applicazione alla disciplina e, 
	quindi, legittimamente può prescrivere, in sede di rilascio 
	di una nuova autorizzazione, che gli scarichi prodotti dall’impresa, 
	ancorché destinati ad essere convogliati nella rete fognaria, debbano 
	comunque rispettare i limiti previsti (cfr. tabella 3 all. 5 alla parte III 
	del d.lgs. n. 152/2006) per gli scarichi nelle acque superficiali: si tratta 
	di azione volta a salvaguardare interessi pubblici posti al vertice nella 
	scala assiologia che orienta l’azione amministrativa e, comunque, non 
	recessivi rispetto agli opposti interessi economici dell’impresa.