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	12-02-2016
	Cassazione penale, trasporto rifiuti occasionale non autorizzato 
	La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1619 del 16 gennaio 2016, ha 
	ribadito che il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti 
	si configura anche in presenza di una condotta occasionale.
	Il reato contravvenzionale previsto dall'art. 256, comma primo, del 
	d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 costituisce reato istantaneo 
	per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo 
	di rifiuti. La Corte, quindi nel segno della continuità ha affermato che il 
	reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in 
	presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi 
	dall'art. 260. d.lgs. n. 152 del 2006, cit. che sanziona la continuità della 
	attività illecita.
	 I requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei 
	gestori ambientali (e dunque per il lecito svolgimento dell'attività di 
	trasporto dei rifiuti) non valgono a restringere la platea dei destinatari 
	del precetto penale che chiunque può violare. Si deve anzi affermare che 
	poiché tale attività può essere posta in essere solo da chi sia iscritto 
	all'Albo (e dunque sia in possesso dei requisiti prescritti a tal fine) a 
	maggior ragione la consumazione del reato non può essere esclusa nei 
	confronti di chi tali requisiti non possiede.