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12-02-2016
Cassazione penale, trasporto rifiuti occasionale non autorizzato
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1619 del 16 gennaio 2016, ha
ribadito che il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti
si configura anche in presenza di una condotta occasionale.
Il reato contravvenzionale previsto dall'art. 256, comma primo, del
d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 costituisce reato istantaneo
per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo
di rifiuti. La Corte, quindi nel segno della continuità ha affermato che il
reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in
presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi
dall'art. 260. d.lgs. n. 152 del 2006, cit. che sanziona la continuità della
attività illecita.
I requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei
gestori ambientali (e dunque per il lecito svolgimento dell'attività di
trasporto dei rifiuti) non valgono a restringere la platea dei destinatari
del precetto penale che chiunque può violare. Si deve anzi affermare che
poiché tale attività può essere posta in essere solo da chi sia iscritto
all'Albo (e dunque sia in possesso dei requisiti prescritti a tal fine) a
maggior ragione la consumazione del reato non può essere esclusa nei
confronti di chi tali requisiti non possiede.