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21-09-2016
Cassazione penale, trasporto occasionale rifiuti
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29975/2016,
si è pronunciata sul trasporto occasionale rifiuti e
configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, ex art. 256, comma
1, D.lgs. 152/2006.
La Corte ha aderito ad un diverso indirizzo che ha rivisitato il
precedente orientamento, secondo il quale "ai fini della
configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva
la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta
in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può
essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia
caratterizzata da assoluta occasionalità".
Infatti, per la configurabilità del reato, è sufficiente, trattandosi di
illecito istantaneo, anche una sola condotta integrante una
delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca
"un'attività di gestione" di rifiuti e non sia quindi assolutamente
occasionale.
Ne consegue che, per la configurabilità dell'illecito, è
necessario accertare che l'attività di gestione dei rifiuti,
indipendentemente dalla qualifica giuridica soggettiva posseduta dall'agente
o dalla accertata ripetitività delle condotte, sia svolta non
occasionalmente con modalità diverse da quelle autorizzate, con la
conseguenza che il tratto della "non occasionalità" rappresenta l'autentica
cifra di riconoscimento della fattispecie di reato.
Per converso, soltanto il trasporto «occasionale»,
inteso nel senso rigoroso di operazione oggettivamente isolata e del tutto
priva di collegamento rispetto ad una stabile o, anche solo, continuativa
attività di gestione di rifiuti o comunque scollegata da una fonte stabile
di produzione del rifiuto stesso, fuoriesce dall'ambito di
operatività della norma incriminatrice.
Nel caso di specie, la Corte ha annullato
senza rinvio la sentenza di merito di condanna per un trasporto del tutto
occasionale dei rifiuti eseguito dal ricorrente per spirito di amicizia, in
quanto erroneamente era stata affermata la configurabilità del reato.