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	21-09-2016
	Cassazione penale, trasporto occasionale rifiuti
	La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29975/2016, 
	si è pronunciata sul trasporto occasionale rifiuti e 
	configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, ex art. 256, comma 
	1, D.lgs. 152/2006.
	La Corte ha aderito ad un diverso indirizzo che ha rivisitato il 
	precedente orientamento,  secondo il quale "ai fini della 
	configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva 
	la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta 
	in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può 
	essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia 
	caratterizzata da assoluta occasionalità".
	Infatti, per la configurabilità del reato, è sufficiente, trattandosi di 
	illecito istantaneo, anche una sola condotta integrante una 
	delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca 
	"un'attività di gestione" di rifiuti e non sia quindi assolutamente 
	occasionale.
	Ne consegue che, per la configurabilità dell'illecito, è 
	necessario accertare che l'attività di gestione dei rifiuti, 
	indipendentemente dalla qualifica giuridica soggettiva posseduta dall'agente 
	o dalla accertata ripetitività delle condotte, sia svolta non 
	occasionalmente con modalità diverse da quelle autorizzate, con la 
	conseguenza che il tratto della "non occasionalità" rappresenta l'autentica 
	cifra di riconoscimento della fattispecie di reato.
	Per converso, soltanto il trasporto «occasionale», 
	inteso nel senso rigoroso di operazione oggettivamente isolata e del tutto 
	priva di collegamento rispetto ad una stabile o, anche solo, continuativa 
	attività di gestione di rifiuti o comunque scollegata da una fonte stabile 
	di produzione del rifiuto stesso, fuoriesce dall'ambito di 
	operatività della norma incriminatrice.
	 Nel caso di specie, la Corte ha annullato 
	senza rinvio la sentenza di merito di condanna per un trasporto del tutto 
	occasionale dei rifiuti eseguito dal ricorrente per spirito di amicizia, in 
	quanto erroneamente era stata affermata la configurabilità del reato.