contattaci  Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per seguirci su Linkedin Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

SERVIZI OFFERTI

Servizi legali

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi online

Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Giurisprudenza / Rifiuti

21-09-2016

Cassazione penale, trasporto occasionale rifiuti

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29975/2016, si è pronunciata sul trasporto occasionale rifiuti e configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, ex art. 256, comma 1, D.lgs. 152/2006.

La Corte ha aderito ad un diverso indirizzo che ha rivisitato il precedente orientamento,  secondo il quale "ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità".

Infatti, per la configurabilità del reato, è sufficiente, trattandosi di illecito istantaneo, anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca "un'attività di gestione" di rifiuti e non sia quindi assolutamente occasionale.

Ne consegue che, per la configurabilità dell'illecito, è necessario accertare che l'attività di gestione dei rifiuti, indipendentemente dalla qualifica giuridica soggettiva posseduta dall'agente o dalla accertata ripetitività delle condotte, sia svolta non occasionalmente con modalità diverse da quelle autorizzate, con la conseguenza che il tratto della "non occasionalità" rappresenta l'autentica cifra di riconoscimento della fattispecie di reato.

Per converso, soltanto il trasporto «occasionale», inteso nel senso rigoroso di operazione oggettivamente isolata e del tutto priva di collegamento rispetto ad una stabile o, anche solo, continuativa attività di gestione di rifiuti o comunque scollegata da una fonte stabile di produzione del rifiuto stesso, fuoriesce dall'ambito di operatività della norma incriminatrice.

 Nel caso di specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di merito di condanna per un trasporto del tutto occasionale dei rifiuti eseguito dal ricorrente per spirito di amicizia, in quanto erroneamente era stata affermata la configurabilità del reato.


 


Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it