News / Giurisprudenza / Rifiuti
	25-02-2016
	Cassazione penale, soggetto attivo illecita gestione rifiuti
	La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5716 del 11 febbraio 
	2016, si è espressa sulla qualificazione della fattispecie di 
	attività di gestione illecita di rifiuti, ex. art. 256, comma 1, D.lgs. 
	152/2006, che non può essere considerata come un reato proprio 
	di chi svolge attività in forma imprenditoriale.
	Secondo la Corte, tale fattispecie non può essere considerata 
	come un reato proprio, il cui soggetto attivo può essere 
	individuato soltanto nei soggetti operanti in forme imprenditoriali, in 
	quanto legittimati all'iscrizione nell'Albo nazionale gestori ambientali. In 
	tal caso, sarebbe sufficiente essere privi - come normalmente si rileva - 
	della qualifica soggettiva asseritamente richiesta dalla norma per 
	sottrarsi all'applicazione della fattispecie incriminatrice.
	Non è la astratta qualifica soggettiva, bensì la condotta 
	concretamente posta in essere di gestione abusiva di rifiuti a 
	rilevare ai fini dell'applicabilità dell'art. 256 d.lgs. 152\06, che può 
	essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché in assenza di uno 
	dei titoli abilitativi, e che non sia caratterizzata da assoluta 
	occasionalità. 
	Del resto, che l'attività imprenditoriale possa essere esercitata, anche 
	solo di fatto, in forma anche individuale implica che non è 
	la forma giuridica rivestita, bensì l'attività concretamente posta 
	in essere ad assumere rilievo ai fini dell'obbligo di autorizzazione 
	(art. 212 T.U. amb.), e, di conseguenza, ai fini dell'individuazione del 
	soggetto attivo del reato. 
	Peraltro, la rilevanza della "assoluta occasionalità" ai 
	fini dell'esclusione della tipicità deriva non già da una arbitraria 
	delimitazione interpretativa della norma, bensì dal tenore della fattispecie 
	penale, che, punendo la "attività" di raccolta, trasporto, recupero, 
	smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore d'azione 
	su un complesso di azioni, che, dunque, non può coincidere con la 
	condotta assolutamente occasionale.