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25-02-2016
Cassazione penale, soggetto attivo illecita gestione rifiuti
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5716 del 11 febbraio
2016, si è espressa sulla qualificazione della fattispecie di
attività di gestione illecita di rifiuti, ex. art. 256, comma 1, D.lgs.
152/2006, che non può essere considerata come un reato proprio
di chi svolge attività in forma imprenditoriale.
Secondo la Corte, tale fattispecie non può essere considerata
come un reato proprio, il cui soggetto attivo può essere
individuato soltanto nei soggetti operanti in forme imprenditoriali, in
quanto legittimati all'iscrizione nell'Albo nazionale gestori ambientali. In
tal caso, sarebbe sufficiente essere privi - come normalmente si rileva -
della qualifica soggettiva asseritamente richiesta dalla norma per
sottrarsi all'applicazione della fattispecie incriminatrice.
Non è la astratta qualifica soggettiva, bensì la condotta
concretamente posta in essere di gestione abusiva di rifiuti a
rilevare ai fini dell'applicabilità dell'art. 256 d.lgs. 152\06, che può
essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché in assenza di uno
dei titoli abilitativi, e che non sia caratterizzata da assoluta
occasionalità.
Del resto, che l'attività imprenditoriale possa essere esercitata, anche
solo di fatto, in forma anche individuale implica che non è
la forma giuridica rivestita, bensì l'attività concretamente posta
in essere ad assumere rilievo ai fini dell'obbligo di autorizzazione
(art. 212 T.U. amb.), e, di conseguenza, ai fini dell'individuazione del
soggetto attivo del reato.
Peraltro, la rilevanza della "assoluta occasionalità" ai
fini dell'esclusione della tipicità deriva non già da una arbitraria
delimitazione interpretativa della norma, bensì dal tenore della fattispecie
penale, che, punendo la "attività" di raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore d'azione
su un complesso di azioni, che, dunque, non può coincidere con la
condotta assolutamente occasionale.