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	17-02-2016
	Cassazione penale, scarico illecito configura reato di pericolo
	La Corte di Cassazione, con la sentenza 
	n. 3872 del 29 gennaio 2016, si è 
	pronunciata sulla fattispecie di scarico illecito di acque reflue, ex art. 
	137 del D.lgs. 152/2006, ribadendone la natura di reato di pericolo.
	"La norma di cui all'art. 137 cit. 
	individua una tipica fattispecie di pericolo correlata al mancato controllo 
	preventivo esercitato dalla P.A. mediante il rilascio del titolo 
	abilitativo, che dunque prescinde del tutto da evenienze - puramente 
	fattuali - indicate nel ricorso, quale il fatto che l'immissione 
	nell'impianto di scarico nelle acque reflue domestiche sarebbe avvenuta 
	soltanto in caso di totale riempimento della vasca, peraltro solo 
	asseritamente mai verificatosi fino al momento del controllo da parte 
	dell'Arpa".
	Secondo la Corte, il Tribunale ha dato atto che i reflui 
	industriali della società confluivano in una vasca e da questa, 
	attraverso due tubazioni, sia nell'impianto di scarico dei reflui domestici 
	(regolarmente autorizzato) sia direttamente in un canale limitrofo; il 
	meccanismo così individuato, quindi, costituiva uno stabile sistema di 
	scarico privo di ogni autorizzazione e tale da configurare il reato di cui 
	all'art. 137 contestato.
	Difatti, a norma dell'art. 74, lett. ff), decreto citato, è definito
	scarico "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente 
	tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di 
	continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque 
	superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, 
	indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a 
	preventivo trattamento di depurazione".