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17-02-2016
Cassazione penale, scarico illecito configura reato di pericolo
La Corte di Cassazione, con la sentenza
n. 3872 del 29 gennaio 2016, si è
pronunciata sulla fattispecie di scarico illecito di acque reflue, ex art.
137 del D.lgs. 152/2006, ribadendone la natura di reato di pericolo.
"La norma di cui all'art. 137 cit.
individua una tipica fattispecie di pericolo correlata al mancato controllo
preventivo esercitato dalla P.A. mediante il rilascio del titolo
abilitativo, che dunque prescinde del tutto da evenienze - puramente
fattuali - indicate nel ricorso, quale il fatto che l'immissione
nell'impianto di scarico nelle acque reflue domestiche sarebbe avvenuta
soltanto in caso di totale riempimento della vasca, peraltro solo
asseritamente mai verificatosi fino al momento del controllo da parte
dell'Arpa".
Secondo la Corte, il Tribunale ha dato atto che i reflui
industriali della società confluivano in una vasca e da questa,
attraverso due tubazioni, sia nell'impianto di scarico dei reflui domestici
(regolarmente autorizzato) sia direttamente in un canale limitrofo; il
meccanismo così individuato, quindi, costituiva uno stabile sistema di
scarico privo di ogni autorizzazione e tale da configurare il reato di cui
all'art. 137 contestato.
Difatti, a norma dell'art. 74, lett. ff), decreto citato, è definito
scarico "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente
tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di
continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque
superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria,
indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a
preventivo trattamento di depurazione".