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	23-11-2016
	Cassazione penale, scarico di acque reflue industriali e superamento 
	limiti tabellari
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 46152 del 3 novembre 
	2016, si è pronunciata sulla fattispecie di scarico di acque reflue 
	industriali, con superamento del valore limite fissato 
	nella Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo n. 
	152 del 2006.
	Il superamento dei limiti tabellari integra sempre e in ogni caso - 
	non essendovi alcuna disposizione di legge in contrario - il reato 
	contestato, quale che sia l'operazione che viene svolta attraverso il 
	sistema di depurazione. 
	Il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137, comma 5, punisce, 
	infatti, senza prevedere eccezioni, "chiunque, in relazione alle 
	sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del 
	presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue 
	industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di 
	scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del 
	presente decreto, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o 
	dalle province autonome o dall'Autorità competente".
	La circostanza che l'impresa non fosse dotata di scarichi industriali, in 
	quanto i reflui industriali venivano raccolti in cisterne e conferiti a 
	ditte specializzate per il trattamento e smaltimento come rifiuti, non 
	rileva ai fini della configurabilità del reato contestato.
	Ciò che integra il reato è, infatti, l'immissione di acque provenienti 
	da attività di tipo produttivo nella rete fognaria; tanto può avvenire, 
	come nella specie, anche attraverso l'utilizzo di linee in cui dovrebbero 
	confluire soltanto acque domestiche e pluviali.
	Nel caso di specie, il Tribunale aveva ritenuto il 
	legale rappresentante dell'impresa responsabile del reato di cui al Decreto 
	Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137 comma 5 per aver effettuato lo 
	scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura superando il 
	valore limite fissato nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del 
	Decreto Legislativo n. 152 del 2006 per le sostanze rame e nichel.