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	12-01-2016
	Cassazione penale, responsabilità datore di lavoro per omessa vigilanza
	La Corte di Cassazione, con la sentenza 
	n. 49591 del 16 dicembre 2015, si è pronunciata sulla 
	responsabilità del datore di lavoro, per attività di gestione 
	illecita di rifiuti dei dipendenti, anche sotto il profilo della 
	omessa vigilanza.
	La Corte ha ribadito che "il reato previsto 
	dall'art. 256, comma primo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (attività di 
	gestione di rifiuti non autorizzata), è ascrivibile al titolare dell'impresa 
	anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti 
	che hanno posto in essere la condotta vietata".
	E' obbligo del legale rappresentante della società 
	medesima, in assenza di particolari assetti societari o specifiche 
	deleghe di funzioni, di prendere cognizione della 
	violazione di specifici obblighi di legge da parte dei dipendenti, 
	considerando anche che egli avrebbe beneficiato dei 
	vantaggi conseguiti dalla società dall'inosservanza delle specifiche 
	disposizioni in materia di rifiuti.
	Inoltre, la Corte ricorda che la responsabilità per la attività di 
	gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo 
	della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo 
	scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata 
	adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta 
	gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla 
	direzione dell'azienda.
	Nel caso di specie, il legale rappresentante è stato ritenuto penalmente 
	responsabile dell’attività (non autorizzata) di raccolta e stoccaggio di 
	rifiuti da demolizione effettuata dai dipendenti nella sede operativa 
	della società.