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	01-04-2016
	Cassazione penale, natura deposito 
	incontrollato rifiuti
	La Corte di Cassazione, con la sentenza 
	n. 10960 del 16 marzo 2016, si è pronunciata sul momento 
	consumativo del reato di deposito incontrollato, 
	ex articolo 256, comma 2, D.lgs. 152/2006, ribadendone la natura 
	istantanea quando non è prodromico a successive attività.
	Il reato di deposito incontrollato di rifiuti 
	ha natura permanente solo se l'attività illecita è prodromica al 
	successivo recupero o smaltimento, delle cose abbandonate, e, 
	quindi, la condotta cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori 
	rispetto a quella del rilascio. Ha invece, natura istantanea con 
	effetti eventualmente permanenti, se l'attività illecita si connota per una 
	volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti, che, per la sua 
	episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento 
	dell'abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria volta al 
	recupero o allo smaltimento. 
	In particolare, ai fini dell'accertamento 
	della natura giuridica della condotta e, conseguentemente, del dies a 
	quo per il decorso del termine di prescrizione, costituiscono 
	significativi indici rivelatori della permanenza la 
	sistematica pluralità di azioni di identico o analogo contenuto ovvero la 
	pertinenza del rifiuto al circuito produttivo dell'agente. È, insomma, 
	compito del giudice del merito, sulla base del concreto atteggiarsi della 
	vicenda, valutare, di volta in volta, se l'azione di abbandono e deposito 
	del rifiuto si vada ad innestare in una più articolata fase, ancorché 
	elementare, di gestione dello stesso, ovvero se debba, invece, intendersi 
	definita e conclusa in tutti i suoi elementi.