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01-04-2016
Cassazione penale, natura deposito
incontrollato rifiuti
La Corte di Cassazione, con la sentenza
n. 10960 del 16 marzo 2016, si è pronunciata sul momento
consumativo del reato di deposito incontrollato,
ex articolo 256, comma 2, D.lgs. 152/2006, ribadendone la natura
istantanea quando non è prodromico a successive attività.
Il reato di deposito incontrollato di rifiuti
ha natura permanente solo se l'attività illecita è prodromica al
successivo recupero o smaltimento, delle cose abbandonate, e,
quindi, la condotta cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori
rispetto a quella del rilascio. Ha invece, natura istantanea con
effetti eventualmente permanenti, se l'attività illecita si connota per una
volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti, che, per la sua
episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento
dell'abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria volta al
recupero o allo smaltimento.
In particolare, ai fini dell'accertamento
della natura giuridica della condotta e, conseguentemente, del dies a
quo per il decorso del termine di prescrizione, costituiscono
significativi indici rivelatori della permanenza la
sistematica pluralità di azioni di identico o analogo contenuto ovvero la
pertinenza del rifiuto al circuito produttivo dell'agente. È, insomma,
compito del giudice del merito, sulla base del concreto atteggiarsi della
vicenda, valutare, di volta in volta, se l'azione di abbandono e deposito
del rifiuto si vada ad innestare in una più articolata fase, ancorché
elementare, di gestione dello stesso, ovvero se debba, invece, intendersi
definita e conclusa in tutti i suoi elementi.