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News / Giurisprudenza / Rifiuti

28-12-2016

Cassazione penale, natura del formulario di identificazione dei rifiuti (f.i.r.)

La Corte di Cassazione, con la sentenza 52838/2016, si è pronunciata sulla natura del formulario di identificazione dei rifiuti (f.i.r.) ribadendo che il documento reca una mera attestazione del privato, la cui falsità non integra quindi il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art. 483 cod. pen., ma che comunque è rilevante ai fini dell’accertamento dei reati di abusiva gestione di rifiuti o traffico illecito.

Il formulario di identificazione dei rifiuti (f.i.r.) non ha alcun valore certificativo della natura e composizione del rifiuto trasportato, trattandosi di documento recante una mera attestazione del privato, avente dunque natura prettamente dichiarativa; con la conseguenza che l'eventuale falsa attestazione in esso contenuta non integra - né direttamente né, attraverso il richiamo contenuto nell'art. 258, comma 4, del codice dell'ambiente - il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all'art. 483 cod. pen..

Deve però aggiungersi che l'esclusione della rilevanza penale della violazione consistente nella redazione e utilizzazione di f.i.r. falsi non può incidere in negativo sull'accertamento dei reati di abusiva gestione di rifiuti o traffico illecito o su altre fattispecie di violazioni a carattere "sostanziale", perché i f.i.r. rappresentano, comunque, uno degli elementi di fatto che devono essere presi in considerazione ai fini di tale accertamento.


 


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