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28-12-2016
Cassazione penale, natura del formulario di identificazione dei rifiuti (f.i.r.)
La Corte di Cassazione, con la sentenza 52838/2016, si è
pronunciata sulla natura del formulario di identificazione
dei rifiuti (f.i.r.) ribadendo che il documento reca una mera
attestazione del privato, la cui falsità non integra quindi il
reato di falsità ideologica commessa dal
privato in atto pubblico ex art. 483 cod. pen., ma che comunque è
rilevante ai fini
dell’accertamento dei reati di abusiva gestione di rifiuti o traffico
illecito.
Il formulario di identificazione dei rifiuti (f.i.r.) non ha
alcun valore certificativo della natura e composizione del rifiuto
trasportato, trattandosi di documento recante una mera attestazione
del privato, avente dunque natura prettamente dichiarativa; con la
conseguenza che l'eventuale falsa attestazione in esso
contenuta non integra - né direttamente né, attraverso il
richiamo contenuto nell'art. 258, comma 4, del codice dell'ambiente - il
reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto
pubblico, di cui all'art. 483 cod. pen..
Deve però aggiungersi che l'esclusione della rilevanza penale
della violazione consistente nella redazione e utilizzazione di f.i.r. falsi
non può incidere in negativo sull'accertamento dei reati di abusiva gestione
di rifiuti o traffico illecito o su altre fattispecie di violazioni a
carattere "sostanziale", perché i f.i.r. rappresentano, comunque,
uno degli elementi di fatto che devono essere presi in
considerazione ai fini di tale accertamento.