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	28-12-2016
	Cassazione penale, natura del formulario di identificazione dei rifiuti (f.i.r.) 
		
	La Corte di Cassazione, con la sentenza 52838/2016, si è 
	pronunciata sulla natura del formulario di identificazione 
	dei rifiuti (f.i.r.) ribadendo che il documento reca una mera 
	attestazione del privato, la cui falsità non integra quindi il 
	reato  di falsità ideologica commessa dal 
	privato in atto pubblico ex art. 483 cod. pen., ma che comunque è 
	rilevante ai fini 
	dell’accertamento dei reati di abusiva gestione di rifiuti o traffico 
	illecito.
	Il formulario di identificazione dei rifiuti (f.i.r.) non ha 
	alcun valore certificativo della natura e composizione del rifiuto 
	trasportato, trattandosi di documento recante una mera attestazione 
	del privato, avente dunque natura prettamente dichiarativa; con la 
	conseguenza che l'eventuale falsa attestazione in esso 
	contenuta non integra - né direttamente né, attraverso il 
	richiamo contenuto nell'art. 258, comma 4, del codice dell'ambiente - il
	reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto 
	pubblico, di cui all'art. 483 cod. pen..
	Deve però aggiungersi che l'esclusione della rilevanza penale 
	della violazione consistente nella redazione e utilizzazione di f.i.r. falsi 
	non può incidere in negativo sull'accertamento dei reati di abusiva gestione 
	di rifiuti o traffico illecito o su altre fattispecie di violazioni a 
	carattere "sostanziale", perché i f.i.r. rappresentano, comunque, 
	uno degli elementi di fatto che devono essere presi in 
	considerazione ai fini di tale accertamento.