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02-02-2016
Cassazione penale, modifica iscrizione trasporto rifiuti
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1635 del 18 gennaio
2016, si è pronunciata in merito alla comunicazione
degli atti o fatti che comportano una modificazione
dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.
Tutti gli atti o i fatti che comportano una modificazione dell'iscrizione
vanno comunicati entro trenta giorni e, nel frattempo, le
imprese che effettuano le variazioni contemplate nell'art. 18 D.M. 120 del
2014, "continuano ad operare sulla base del provvedimento
d'iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione
regionale" (art. 18, comma 5).
Perciò il secondo comma dell'art. 18 prevede un'eccezione,
consentendo l'immediata utilizzazione del veicolo in incremento, a
condizione che alla comunicazione di variazione, effettuata entro trenta
giorni, sia allegata una dichiarazione sostitutiva, che
dunque costituisce una condizione di efficacia del fatto nuovo sopravvenuto,
i cui effetti possono, di regola, prodursi solo a seguito della delibera,
che ha natura costitutiva, di variazione emessa dalla sezione regionale e,
limitatamente alla variazione in incremento dei veicoli, immediatamente se
la comunicazione è accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva.
Quest'ultima dunque assolve alla funzione, tutt'altro che secondaria, di
vincolare i legali rappresentanti delle imprese e degli
enti a dichiarare, sotto la propria responsabilità anche penale e con
decadenza dai benefici eventualmente ottenuti, che il veicolo è in
regola con la vigente normativa in materia di autotrasporto di cose
ed è tecnicamente idoneo al trasporto dei rifiuti già autorizzati nella
categoria e rispetta le prescrizioni contenute nel provvedimento di
iscrizione.