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	02-02-2016
	Cassazione penale, modifica iscrizione trasporto rifiuti
	La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1635 del 18 gennaio 
	2016, si è pronunciata in merito alla comunicazione 
	degli atti o fatti che comportano una modificazione 
	dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.
	Tutti gli atti o i fatti che comportano una modificazione dell'iscrizione 
	vanno comunicati entro trenta giorni e, nel frattempo, le 
	imprese che effettuano le variazioni contemplate nell'art. 18 D.M. 120 del 
	2014, "continuano ad operare sulla base del provvedimento 
	d'iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione 
	regionale" (art. 18, comma 5).
	Perciò il secondo comma dell'art. 18 prevede un'eccezione, 
	consentendo l'immediata utilizzazione del veicolo in incremento, a 
	condizione che alla comunicazione di variazione, effettuata entro trenta 
	giorni, sia allegata una dichiarazione sostitutiva, che 
	dunque costituisce una condizione di efficacia del fatto nuovo sopravvenuto, 
	i cui effetti possono, di regola, prodursi solo a seguito della delibera, 
	che ha natura costitutiva, di variazione emessa dalla sezione regionale e, 
	limitatamente alla variazione in incremento dei veicoli, immediatamente se 
	la comunicazione è accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva.  
	Quest'ultima dunque assolve alla funzione, tutt'altro che secondaria, di
	vincolare i legali rappresentanti delle imprese e degli 
	enti a dichiarare, sotto la propria responsabilità anche penale e con 
	decadenza dai benefici eventualmente ottenuti, che il veicolo è in 
	regola con la vigente normativa in materia di autotrasporto di cose 
	ed è tecnicamente idoneo al trasporto dei rifiuti già autorizzati nella 
	categoria e rispetta le prescrizioni contenute nel provvedimento di 
	iscrizione.