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24-10-2016
Cassazione penale, inquinamento acustico e rapporto tra illecito penale e
amministrativo
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42063 del 6 ottobre
2016, si è pronunciata sul rapporto tra le due
ipotesi di reato, previste rispettivamente dai commi 1 e 2
dell'art. 659 c.p. e quello tra le stesse e la disciplina prevista
dalla L. 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 10, comma 2, (cd. legge
quadro sull'inquinamento acustico), la quale prevede un'ipotesi di illecito
amministrativo nel caso in cui "nell'esercizio o nell'impiego di una
sorgente fissa o mobile di emissioni sonore" si superino "i valori limite di
emissione o di immissione".
Secondo un indirizzo intermedio, è configurabile:
- l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma
2, della legge n. 447/1995 ove si verifichi soltanto il superamento dei
limiti differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti
presidenziali in materia;
- la contravvenzione di cui al comma 1 dell'art. 659,
cod. pen., per le attività svolte eccedendo dalle normali modalità di
esercizio, che si rivelano idonee a turbare la pubblica quiete, ove il
fatto costituivo dell'illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso
dal mero superamento dei limiti di rumore, per effetto di un esercizio
del mestiere che ecceda le sue normali modalità o ne costituisca un uso
smodato;
- la contravvenzione di cui al comma 2 dell'art. 659
cod. pen. qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o
della Autorità, attinenti all'esercizio del mestiere rumoroso, diverse
da quelle impositive di limiti di immissioni acustiche.
Una piena
sovrapponibilità tra le due fattispecie dell'art. 659, comma 2 e
dell'art. 10 citato, deve aversi soltanto nel caso in cui l'attività
rumorosa si sia concretata nel mero superamento dei valori limite di
emissione specificamente stabiliti in base ai criteri delineati dalla
legge quadro, causato mediante l'esercizio o l'impiego delle sorgenti
individuate dalla legge medesima. Ed in tali casi, il concorso tra
disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa
sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, deve essere risolto a
favore della disposizione speciale, costituita dalla fattispecie
amministrativa. Viceversa, restano esclusi dall'ambito comune delle due
ipotesi di illecito sia il superamento di soglie di rumore diversamente
individuate o generate da altre fonti, sia l'insieme delle condotte che
si estrinsecano nell'esercizio di attività rumorose svolte in violazione
di altre disposizioni di legge o delle prescrizioni dell'autorità,
trovando pacifica applicazione, in tali casi, l'art. 659, comma 2, cod. pen..