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	24-10-2016
	Cassazione penale, inquinamento acustico e rapporto tra illecito penale e 
	amministrativo
	La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42063 del 6 ottobre 
	2016,  si è pronunciata sul rapporto tra le due 
	ipotesi di reato, previste rispettivamente dai commi 1 e 2 
	dell'art. 659 c.p. e quello tra le stesse e la disciplina prevista 
	dalla L. 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 10, comma 2, (cd. legge 
	quadro sull'inquinamento acustico), la quale prevede un'ipotesi di illecito 
	amministrativo nel caso in cui "nell'esercizio o nell'impiego di una 
	sorgente fissa o mobile di emissioni sonore" si superino "i valori limite di 
	emissione o di immissione".
	Secondo un indirizzo intermedio, è configurabile:
	
		- l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 
		2, della legge n. 447/1995 ove si verifichi soltanto il superamento dei 
		limiti differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti 
		presidenziali in materia; 
 
		- la contravvenzione di cui al comma 1 dell'art. 659, 
		cod. pen., per le attività svolte eccedendo dalle normali modalità di 
		esercizio, che si rivelano idonee a turbare la pubblica quiete, ove il 
		fatto costituivo dell'illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso 
		dal mero superamento dei limiti di rumore, per effetto di un esercizio 
		del mestiere che ecceda le sue normali modalità o ne costituisca un uso 
		smodato; 
 
		- la contravvenzione di cui al comma 2 dell'art. 659 
		cod. pen. qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o 
		della Autorità, attinenti all'esercizio del mestiere rumoroso, diverse 
		da quelle impositive di limiti di immissioni acustiche. 
 
	
		Una piena 
		sovrapponibilità tra le due fattispecie dell'art. 659, comma 2 e 
		dell'art. 10 citato, deve aversi soltanto nel caso in cui l'attività 
		rumorosa si sia concretata nel mero superamento dei valori limite di 
		emissione specificamente stabiliti in base ai criteri delineati dalla 
		legge quadro, causato mediante l'esercizio o l'impiego delle sorgenti 
		individuate dalla legge medesima. Ed in tali casi, il concorso tra 
		disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa 
		sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, deve essere risolto a 
		favore della disposizione speciale, costituita dalla fattispecie 
		amministrativa. Viceversa, restano esclusi dall'ambito comune delle due 
		ipotesi di illecito sia il superamento di soglie di rumore diversamente 
		individuate o generate da altre fonti, sia l'insieme delle condotte che 
		si estrinsecano nell'esercizio di attività rumorose svolte in violazione 
		di altre disposizioni di legge o delle prescrizioni dell'autorità, 
		trovando pacifica applicazione, in tali casi, l'art. 659, comma 2, cod. pen..