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	29-04-2016
	Cassazione penale, inosservanza prescrizioni AIA
	La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14741 dell'11 aprile 2016, si 
	è pronunciata sulle sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto 
	delle prescrizioni dell'AIA, a seguito della nuova disciplina 
	(D.lgs. 46/2014) che ha riscritto il sistema sanzionatorio.
	Per effetto della nuova disciplina dell'autorizzazione integrata 
	ambientale vigente dal 2014, il gestore di un impianto autorizzato che non 
	rispetta le prescrizioni dell'Aia è punito solo con sanzione 
	amministrativa pecuniaria.
	La Corte ricorda che il D.lgs. 46/2014, di recepimento della direttiva 
	2010/75/UE in materia di autorizzazione integrata ambientale, ha modificato 
	il D.lgs. 152/2006 rivedendo il sistema sanzionatorio in 
	modo da rendere le sanzioni previste per gli impianti soggetti ad 
	AIA più proporzionali e più coordinate con le sanzioni previste da 
	discipline specifiche.
	 In particolare, l'articolo 29-quattuordecies nuovo comma 2, 
	applicabile al caso di specie, prevede la sanzione amministrativa 
	pecuniaria (salvo che il fatto non costituisca reato) a carico del 
	soggetto che pur essendo provvisto di autorizzazione integrata ambientale 
	(AIA) non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'Autorità.
	La Corte pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza di merito poiché 
	il fatto, prima punito con l'ammenda, ora in virtù della citata modifica 
	non è più previsto dalla legge come reato, ma viene punito con la mera 
	sanzione amministrativa pecuniaria.
	Inoltre, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata 
	per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come 
	illecito amministrativo, il giudice non ha l'obbligo di trasmettere 
	gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare 
	l'illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda 
	norme transitorie analoghe a quelle di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, 
	artt. 40 e 41 la cui operatività è limitata agli illeciti da essa 
	depenalizzati e non riguarda gli altri casi di depenalizzazione.