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	22-07-2016
	Cassazione penale, getto pericolose di cose e caso fortuito
	La corte di Cassazione, con la sentenza n. 25437 del 20 giugno 
	2016, si è pronunciata sul getto pericoloso di cose e caso 
	fortuito, escludendolo nella fattispecie di imballaggi di
	cartone accatastati e spostati dal vento 
	su un terreno adiacente.
	Il vento, non può essere ritenuto fattore tale da costituire caso 
	fortuito, secondo la previsione di cui all'art. 45 cod. pen., ove 
	la intensità con cui esso si è manifestato non sia tale da rendere 
	il fenomeno eccezionale ed assolutamente imprevedibile.
	La Corte ricorda, altresì, che, laddove il caso fortuito sia 
	riconducibile all'intervento di eventi naturali, quali sono 
	i fattori lato sensu meteorologici, è da ritenersi in linea di 
	principio la irrilevanza di questi ultimi al fine di escludere la 
	sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'agente posto che la 
	inclemenza atmosferica è da considerare fattore sempre prevedibile 
	ove questo non sia caratterizzato dalla assoluta eccezionalità.
	 Nel caso di specie, l'amministratore di una 
	società, che gestiva un esercizio commerciale, era stato ritenuto 
	responsabile del reato di cui all'art. 674 cod. pen., in quanto  nella 
	predetta qualità accatastato all'interno di "carrelloni" in 
	una piazzola antistante il detto esercizio commerciale delle scatole 
	di cartone che per effetto del vento andavano a 
	cadere nel sottostante terreno di altrui proprietà.