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22-07-2016
Cassazione penale, getto pericolose di cose e caso fortuito
La corte di Cassazione, con la sentenza n. 25437 del 20 giugno
2016, si è pronunciata sul getto pericoloso di cose e caso
fortuito, escludendolo nella fattispecie di imballaggi di
cartone accatastati e spostati dal vento
su un terreno adiacente.
Il vento, non può essere ritenuto fattore tale da costituire caso
fortuito, secondo la previsione di cui all'art. 45 cod. pen., ove
la intensità con cui esso si è manifestato non sia tale da rendere
il fenomeno eccezionale ed assolutamente imprevedibile.
La Corte ricorda, altresì, che, laddove il caso fortuito sia
riconducibile all'intervento di eventi naturali, quali sono
i fattori lato sensu meteorologici, è da ritenersi in linea di
principio la irrilevanza di questi ultimi al fine di escludere la
sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'agente posto che la
inclemenza atmosferica è da considerare fattore sempre prevedibile
ove questo non sia caratterizzato dalla assoluta eccezionalità.
Nel caso di specie, l'amministratore di una
società, che gestiva un esercizio commerciale, era stato ritenuto
responsabile del reato di cui all'art. 674 cod. pen., in quanto nella
predetta qualità accatastato all'interno di "carrelloni" in
una piazzola antistante il detto esercizio commerciale delle scatole
di cartone che per effetto del vento andavano a
cadere nel sottostante terreno di altrui proprietà.