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01-03-2016
Cassazione penale, Gestione illecita rifiuti e irrilevanza autorizzazioni postume
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5823 del 12 febbraio 2016,
si è pronunciata sul trasporto illecito di rifiuti
ribadendo che per la configurabilità dell'illecito penale è sufficiente una
sola condotta e che è irrilevante il
conseguimento postumo autorizzativo.
Ai fini della configurabilità del reato di
cui all'art. 256, comma primo, lett. a), del D.lgs. n. 152 del 2006, è
sufficiente anche una sola condotta di trasporto non autorizzato di
rifiuti da parte dell'impresa che li produce.
Non è, peraltro,
ammissibile alcuna forma di sanatoria postuma discendente dal
conseguimento di un atto abilitativo (nel caso di specie licenza per
l'esercizio del commercio ambulante), posto che in materia di gestione
di rifiuti è sempre richiesta l'autorizzazione espressa e specifica
dell'autorità competente, sicché nessun rilievo può essere dato ad
autorizzazioni successive in "sanatoria" (istituto del tutto estraneo
alla materia), le quali non possono coprire i fatti ad esse antecedenti.
La Corte argomenta che tale linea interpretativa trova
riscontro non solo nel tenore letterale del D.lgs. n. 152 del
2006, ma anche nella finalità di questa normativa intesa ad assicurare
il controllo preventivo pubblico per le delicate fasi
di smaltimento dei rifiuti, onde evitare pericoli per la salute e
l'ambiente.