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News / Giurisprudenza / Rifiuti

01-03-2016

Cassazione penale, Gestione illecita rifiuti e irrilevanza autorizzazioni postume

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5823 del 12 febbraio 2016, si è pronunciata sul trasporto illecito di rifiuti ribadendo che per la configurabilità dell'illecito penale è sufficiente una sola condotta e che è irrilevante il conseguimento postumo autorizzativo.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma primo, lett. a), del D.lgs. n. 152 del 2006, è sufficiente anche una sola condotta di trasporto non autorizzato di rifiuti da parte dell'impresa che li produce.

Non è, peraltro, ammissibile alcuna forma di sanatoria postuma discendente dal conseguimento di un atto abilitativo (nel caso di specie licenza per l'esercizio del commercio ambulante), posto che in materia di gestione di rifiuti è sempre richiesta l'autorizzazione espressa e specifica dell'autorità competente, sicché nessun rilievo può essere dato ad autorizzazioni successive in "sanatoria" (istituto del tutto estraneo alla materia), le quali non possono coprire i fatti ad esse antecedenti.

La Corte argomenta che tale linea interpretativa trova riscontro non solo nel tenore letterale del D.lgs. n. 152 del 2006, ma anche nella finalità di questa normativa intesa ad assicurare il controllo preventivo pubblico per le delicate fasi di smaltimento dei rifiuti, onde evitare pericoli per la salute e l'ambiente.


 


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