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	01-03-2016
	Cassazione penale, Gestione illecita rifiuti e irrilevanza autorizzazioni postume
	La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5823 del 12 febbraio 2016, 
	si è pronunciata sul trasporto illecito di rifiuti 
	ribadendo che per la configurabilità dell'illecito penale è sufficiente una
	sola condotta e che è irrilevante il 
	conseguimento postumo autorizzativo.
		Ai fini della configurabilità del reato di 
		cui all'art. 256, comma primo, lett. a), del D.lgs. n. 152 del 2006, è 
		sufficiente anche una sola condotta di trasporto non autorizzato di 
		rifiuti da parte dell'impresa che li produce. 
		Non è, peraltro, 
		ammissibile alcuna forma di sanatoria postuma discendente dal 
		conseguimento di un atto abilitativo (nel caso di specie licenza per 
		l'esercizio del commercio ambulante), posto che in materia di gestione 
		di rifiuti è sempre richiesta l'autorizzazione espressa e specifica 
		dell'autorità competente, sicché nessun rilievo può essere dato ad 
		autorizzazioni successive in "sanatoria" (istituto del tutto estraneo 
		alla materia), le quali non possono coprire i fatti ad esse antecedenti.
		La Corte argomenta che tale linea interpretativa trova 
		riscontro non solo nel tenore letterale del D.lgs. n. 152 del 
		2006, ma anche nella finalità di questa normativa intesa ad assicurare 
		il controllo preventivo pubblico per le delicate fasi 
		di smaltimento dei rifiuti, onde evitare pericoli per la salute e 
		l'ambiente.