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18-07-2016
Cassazione penale, fondamento del caso fortuito e forza maggiore nel
deposito rifiuti
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25028 del 16 giugno
2016, si è pronunciata sul fondamento del
caso fortuito e della forza maggiore, come causa
di non punibilità, nel deposito di rifiuti non
considerandoli ravvisabili nel caso di abbondanti piogge.
La Corte ricorda che "Fondamento del caso fortuito e della forza
maggiore sono la eccezionalità del fattore estrinseco e la
imprevedibilità dello stesso, e tali caratteri non sono
affatto ravvisabili nel verificarsi di temporali o di piogge, anche
se particolarmente abbondanti o copiose: tali fenomeni, anche se inconsueti,
possono e devono essere previsti, con la conseguenza che il titolare di una
attività imprenditoriale, che si svolga in aperta campagna e richieda il
trasporto di scarti di produzione (quali le sanse da molitura), deve
adottare le cautele e gli accorgimenti necessari o per eseguire i trasporti
anche in presenza di forti precipitazioni, o per realizzare un lecito
deposito temporaneo di tali rifiuti (qualora le condizioni dei terreni non
consentano lo spandimento delle sanse perché troppo saturi d'acqua), che sia
conforme alle prescrizioni generali ed alle condizioni e quantità dei
rifiuti".
Nel caso di specie, il titolare di un frantoio era
stato condannato per il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs..
152/2006, in quanto depositava in modo incontrollato le sanse umide
derivanti dal processo produttivo, stoccandole sul terreno naturale
permeabile, senza alcuna protezione, e su un carrello agricolo a doppia
sponda, privo di adeguato sistema di impermeabilizzazione e perimetrazione,
che ne impedisse lo sversamento.