News / Giurisprudenza / Aria
	29-11-2016
	Cassazione penale, emissioni moleste ex art. 674 cod. pen.
	La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46149 del 3 novembre 
	2016, si è pronunciata in merito alla produzione di 
	emissioni pericolose o comunque moleste ex art. 
	674 cod. pen..
	Le emissioni in atmosfera rilevanti ai fini dell’applicabilità 
	dell’art. 674 cod. pen. non devono essere necessariamente di origine 
	industriale, ma possono essere riconducibili a qualunque ordinaria attività 
	umana: dalle immissioni causate da caldaie a metano per il riscaldamento, 
	alle esalazioni maleodoranti, provenienti da deiezioni animali, sino 
	all'odore di caffè bruciato, purché particolarmente intenso. Ciò che rileva, 
	in questi casi, è che l'emissione odorigena sia tale da poter determinare 
	una situazione di disturbo, disagio o fastidio nelle persone.
	Nel caso di specie, l'imputato era stato ritenuto 
	colpevole dal Tribunale in relazione alla contravvenzione 
	di cui all'art. 674 cod. pen. per avere, con colpa legata all'utilizzo di 
	sostanze irritanti in un cortile ad uso comune con altre famiglie e senza 
	alcun preavviso, sversato una quantità di creolina idonea a 
	provocare emissioni di vapori che, inalati da altre persone avevano 
	cagionato loro "un forte fastidio agli occhi ed alla gola".