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29-11-2016
Cassazione penale, emissioni moleste ex art. 674 cod. pen.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46149 del 3 novembre
2016, si è pronunciata in merito alla produzione di
emissioni pericolose o comunque moleste ex art.
674 cod. pen..
Le emissioni in atmosfera rilevanti ai fini dell’applicabilità
dell’art. 674 cod. pen. non devono essere necessariamente di origine
industriale, ma possono essere riconducibili a qualunque ordinaria attività
umana: dalle immissioni causate da caldaie a metano per il riscaldamento,
alle esalazioni maleodoranti, provenienti da deiezioni animali, sino
all'odore di caffè bruciato, purché particolarmente intenso. Ciò che rileva,
in questi casi, è che l'emissione odorigena sia tale da poter determinare
una situazione di disturbo, disagio o fastidio nelle persone.
Nel caso di specie, l'imputato era stato ritenuto
colpevole dal Tribunale in relazione alla contravvenzione
di cui all'art. 674 cod. pen. per avere, con colpa legata all'utilizzo di
sostanze irritanti in un cortile ad uso comune con altre famiglie e senza
alcun preavviso, sversato una quantità di creolina idonea a
provocare emissioni di vapori che, inalati da altre persone avevano
cagionato loro "un forte fastidio agli occhi ed alla gola".