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News / Giurisprudenza / Aria

29-11-2016

Cassazione penale, emissioni moleste ex art. 674 cod. pen.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46149 del 3 novembre 2016, si è pronunciata in merito alla produzione di emissioni pericolose o comunque moleste ex art. 674 cod. pen..

Le emissioni in atmosfera rilevanti ai fini dell’applicabilità dell’art. 674 cod. pen. non devono essere necessariamente di origine industriale, ma possono essere riconducibili a qualunque ordinaria attività umana: dalle immissioni causate da caldaie a metano per il riscaldamento, alle esalazioni maleodoranti, provenienti da deiezioni animali, sino all'odore di caffè bruciato, purché particolarmente intenso. Ciò che rileva, in questi casi, è che l'emissione odorigena sia tale da poter determinare una situazione di disturbo, disagio o fastidio nelle persone.

Nel caso di specie, l'imputato era stato ritenuto colpevole dal Tribunale in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. per avere, con colpa legata all'utilizzo di sostanze irritanti in un cortile ad uso comune con altre famiglie e senza alcun preavviso, sversato una quantità di creolina idonea a provocare emissioni di vapori che, inalati da altre persone avevano cagionato loro "un forte fastidio agli occhi ed alla gola".


 


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