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21-06-2016
Cassazione penale, emissioni in atmosfera senza autorizzazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22245
del 27 maggio 2016, si è pronunciata sulla irrilevanza del superamento o meno dei valori limite
nella fattispecie di reato di emissioni in atmosfera in assenza di
autorizzazione.
La contravvenzione prevista dall'art. 279, comma
primo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è configurabile indipendentemente
dal fatto che le emissioni in atmosfera superino o meno i valori limite
stabiliti dalla legge attesa la natura formale del reato.
Trattasi, infatti, per costante indirizzo di questa Corte, di un reato
permanente, formale e di pericolo (Sez. 3, n. 24334 del 13/5/2014, Rv.
259670), che non richiede neppure che l'attività inquinante abbia avuto
effettivo inizio, essendo sufficiente la sola sottrazione della
stessa al controllo preventivo degli organi di vigilanza (Sez. 3,
n. 192 del 24/10/2012, Rv. 254335); ne consegue, a maggior ragione, che la
contravvenzione prescinde dalla circostanza che le emissioni superino i
valori limite stabiliti, in quanto non costituisce un reato di danno ma, per
l'appunto, di mera condotta, la cui ratio si ravvisa nella
necessità che la pubblica amministrazione possa esercitare un controllo
preventivo su attività potenzialmente dannose per l'ambiente (Sez. 3,
n.28764 del 09/06/2015 Rv.264881; Sez. 3, n. 35232 del 28/6/2007, Rv.
237383, riferita all'omologa fattispecie incriminatrice di cui all'art. 25
d.P.R 24.5.1988 n. 203 rispetto alla quale la fattispecie di cui all'art.
279 comma 1 d.lgs 152/2006 si pone in rapporto di continuità normativa).