News / Giurisprudenza / Acque
	22-03-2016
	Cassazione penale, effetto mera domanda di autorizzazione allo 
	scarico
	La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9942 del 10 marzo 2016, 
	si è pronunciata sull'efficacia della mera domanda di 
	autorizzazione allo scarico affermando che non ha alcun effetto 
	"liberatorio", neppure temporaneo.
		La Corte difatti ha affermato che "la semplice domanda di autorizzazione allo scarico non opera 
	alcun effetto "liberatorio", neppure temporaneo, potendo l'attività 
	richiesta essere esercitata unicamente una volta rilasciata 
	l'autorizzazione".  
	Nella fattispecie, il ricorrente è stato condannato dal Tribunale, ex 
	art. 137, c. 1, d.lgs. 152/2006, per avere effettuato senza l'autorizzazione 
	prevista dall'art. 124 del citato d.lgs. uno scarico di acque reflue 
	industriali in acque superficiali. La censura verte sul fatto che, scaduti 
	sessanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, 
	l'autorizzazione dovrebbe intendersi come temporaneamente concessa per i 
	successivi sessanta giorni, ma il ricorso appare avere erroneamente 
	valorizzato l'originario testo del comma 7 dell'art. 124 del d.lgs. 
	n. 152 del 2006 che, effettivamente, prevedeva un meccanismo di 
	silenzio-assenso, sia pure temporaneo, di tal fatta. 
		La Corte ricorda però che tale testo è stato modificato 
		dall'art. 2, comma 12, del d.lgs. n. 4 del 2008 nel senso, rimasto 
		inalterato sino ad oggi, ed applicabile nella specie (avente ad oggetto 
		fatti accaduti nel 2011), che "l'autorità competente provvede entro 
		novanta giorni dalla ricezione della domanda" senza contemplare 
		più alcun meccanismo di silenzio - assenso legato 
		all'inadempimento dell'autorità a provvedere sulla domanda.