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17-10-2016
Cassazione penale, discarica abusiva e decorrenza prescrizione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39781 del 26 settembre
2016, si è pronunciata sulla fattispecie di discarica abusiva
individuando le condizioni per la decorrenza del termine di prescrizione del
reato.
In tema di discarica, il mancato esercizio dell'attività di
controllo e vigilanza della stessa, anche dopo la cessazione dei
conferimenti, lungi dal rientrare in un generico obbligo di eliminare le
conseguenze del reato già perfezionato ed esaurito o dall'integrare il reato
ex art. 257 del D.Lgs. n. 252 del 2006, relativo alla bonifica dei siti
inquinati, é parte costitutiva del reato di gestione di discarica
ambientale; pertanto, ai fini dell'integrazione del reato di gestione di
discarica non autorizzata, rientrano nella nozione di gestione anche la fase
post-operativa, successiva alla chiusura, e di ripristino ambientale.
La conseguenza, in tema di individuazione del dies a quo del termine di
prescrizione, è che la permanenza del reato previsto per la gestione abusiva
o irregolare della fase post-operativa di una discarica, cessa o con il
venir meno della situazione di antigiuridicità per rilascio
dell'autorizzazione amministrativa, la rimozione dei rifiuti o la bonifica
dell'area o con il sequestro che sottrae al gestore la disponibilità
dell'area, o, infine, con la pronuncia della sentenza di primo grado.
Secondo la Corte, la disciplina vigente ha abbandonato
l'impostazione che esaurisce il concetto di discarica nel solo
processo di accumulo di rifiuti e che per questo giunge a ritenere
cessata la condotta tipica con l'ultimo conferimento, dovendo, invece,
affermarsi che la condotta tipica prevista dalla prima parte
dell'art. 256 risulta coincidere con la predisposizione e con la
gestione illecita dei rifiuti, a partire dal momento in cui il deposito e i
conferimenti integrano gli estremi della realizzazione della discarica, per
proseguire per tutto il tempo in cui il deposito e
l'accumulo di rifiuti conservano il carattere di realtà contrastante con
l'ordinamento.