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News / Giurisprudenza / Rifiuti

20-05-2016

Cassazione penale, deposito temporaneo e luogo di produzione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17184 del 27 aprile 2016, si è pronunciata in merito allo "stoccaggio alla rinfusa" escludendo che possa essere considerato come deposito temporaneo.

L'eccezione secondo cui il deposito era regolare perché i rifiuti erano depositati nel "luogo di produzione" (dovendosi per tale intendere, secondo la tesi difensiva, anche la sede dell'impresa produttrice) non è decisiva perché non considera che lo stoccaggio alla rinfusa esclude "ex se" la regolarità del deposito stesso e che in ogni caso il rispetto di tutte le modalità tecniche del deposito costituisce preciso onere di chi lo effettua, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria, onere che non può essere assolto per la prima volta in sede di legittimità con l'inammissibile allegazione di dati fattuali.

Peraltro, deve escludersi che la sede dell'impresa non funzionalmente ed immediatamente collegata al luogo di materiale produzione del rifiuto possa esser considerata anch'essa "luogo di produzione" del rifiuto.


 


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