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20-05-2016
Cassazione penale, deposito temporaneo e luogo di produzione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17184 del 27 aprile
2016, si è pronunciata in merito allo "stoccaggio alla
rinfusa" escludendo che possa essere considerato come deposito
temporaneo.
L'eccezione secondo cui il deposito era regolare perché i rifiuti
erano depositati nel "luogo di produzione" (dovendosi per tale
intendere, secondo la tesi difensiva, anche la sede dell'impresa
produttrice) non è decisiva perché non considera che lo stoccaggio alla
rinfusa esclude "ex se" la regolarità del deposito stesso e che in ogni
caso il rispetto di tutte le modalità tecniche del deposito costituisce
preciso onere di chi lo effettua, in considerazione della natura
eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla
disciplina ordinaria, onere che non può essere assolto per la prima
volta in sede di legittimità con l'inammissibile allegazione di dati
fattuali.
Peraltro, deve escludersi che la sede dell'impresa non funzionalmente
ed immediatamente collegata al luogo di materiale produzione del rifiuto
possa esser considerata anch'essa "luogo di produzione" del rifiuto.