News / Giurisprudenza / Inquinamento ambientale
	08-11-2016
	Cassazione penale, delitto di inquinamento ambientale ex art. 452-bis 
	cod. pen.
	La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46170 del 3 novembre 
	2016, si è pronunciata sulla nozione di "compromissione" 
	o "deterioramento" in relazione al nuovo delitto di "inquinamento 
	ambientale" di cui all’art. 452-bis cod. pen.. 
	La Terza sezione ha affermato che la “compromissione” o il 
	“deterioramento”, di cui al delitto di inquinamento ambientale previsto 
	dall’art. 452-bis cod. pen., introdotto dalla legge n. 68 del 2015, si 
	risolvono in una alterazione, significativa e misurabile, della originaria 
	consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata, nel 
	caso della “compromissione”, da una condizione di squilibrio “funzionale”, 
	incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o 
	dell’ecosistema medesimi e, nel caso del “deterioramento”, da una condizione 
	di squilibrio “strutturale”, connesso al decadimento dello stato o della 
	qualità degli stessi.
	Nell'individuazione del significato concreto da attribuire ai termini 
	«compromissione» e «deterioramento» non assume decisivo rilievo la 
	denominazione di «inquinamento ambientale» attribuita dal legislatore al 
	reato in esame, che evidenzia, sostanzialmente, una condizione di degrado 
	dell'originario assetto dell’ambiente e neppure sembra di particolare 
	ausilio la definizione contenuta nell'art. 5, comma 1, lett 1-ter del d.lgs. 
	152\06, che lo stesso articolo, in premessa, indica come fornita ai fini 
	dell'applicazione di quello specifico testo normativo, così come il 
	riferimento ad un «deterioramento significativo e misurabile» contenuto 
	nella definizione di danno ambientale nell'art.300 del medesimo d.lgs. 
	Più in generale, deve ritenersi non rilevante, a tali fini, 
	l'utilizzazione del medesimo termine nel d.lgs. 152\06 (o in altre 
	discipline di settore) non soltanto perché effettuata in un diverso contesto 
	e per finalità diverse, ma anche perché, quando lo ha ritenuto necessario, 
	la legge 68\2015 ha espressamente richiamato il d.lgs. 152\06 o altre 
	disposizioni. 
	L'indicazione dei due termini con la congiunzione disgiuntiva “o” svolge 
	una funzione di collegamento tra i due termini - autonomamente considerati 
	dal legislatore, in alternativa tra loro - che indicano fenomeni 
	sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi 
	in una alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della 
	matrice ambientale o dell'ecosistema caratterizzata, nel caso della 
	“compromissione”, in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe 
	definirsi di “squilibrio funzionale”, perché incidente sui normali processi 
	naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o 
	dell'ecosistema ed, in quello del deterioramento, come “squilibrio 
	strutturale”, caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di 
	questi ultimi. 
	Da ciò consegue che non assume rilievo l'eventuale reversibilità del 
	fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il 
	delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale 
	di cui all'art. 452-quater cod. pen.