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News / Giurisprudenza / Inquinamento ambientale

08-11-2016

Cassazione penale, delitto di inquinamento ambientale ex art. 452-bis cod. pen.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46170 del 3 novembre 2016, si è pronunciata sulla nozione di "compromissione" o "deterioramento" in relazione al nuovo delitto di "inquinamento ambientale" di cui all’art. 452-bis cod. pen..

La Terza sezione ha affermato che la “compromissione” o il “deterioramento”, di cui al delitto di inquinamento ambientale previsto dall’art. 452-bis cod. pen., introdotto dalla legge n. 68 del 2015, si risolvono in una alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata, nel caso della “compromissione”, da una condizione di squilibrio “funzionale”, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell’ecosistema medesimi e, nel caso del “deterioramento”, da una condizione di squilibrio “strutturale”, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi.

Nell'individuazione del significato concreto da attribuire ai termini «compromissione» e «deterioramento» non assume decisivo rilievo la denominazione di «inquinamento ambientale» attribuita dal legislatore al reato in esame, che evidenzia, sostanzialmente, una condizione di degrado dell'originario assetto dell’ambiente e neppure sembra di particolare ausilio la definizione contenuta nell'art. 5, comma 1, lett 1-ter del d.lgs. 152\06, che lo stesso articolo, in premessa, indica come fornita ai fini dell'applicazione di quello specifico testo normativo, così come il riferimento ad un «deterioramento significativo e misurabile» contenuto nella definizione di danno ambientale nell'art.300 del medesimo d.lgs.

Più in generale, deve ritenersi non rilevante, a tali fini, l'utilizzazione del medesimo termine nel d.lgs. 152\06 (o in altre discipline di settore) non soltanto perché effettuata in un diverso contesto e per finalità diverse, ma anche perché, quando lo ha ritenuto necessario, la legge 68\2015 ha espressamente richiamato il d.lgs. 152\06 o altre disposizioni.

L'indicazione dei due termini con la congiunzione disgiuntiva “o” svolge una funzione di collegamento tra i due termini - autonomamente considerati dal legislatore, in alternativa tra loro - che indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema caratterizzata, nel caso della “compromissione”, in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di “squilibrio funzionale”, perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema ed, in quello del deterioramento, come “squilibrio strutturale”, caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi.

Da ciò consegue che non assume rilievo l'eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all'art. 452-quater cod. pen.


 


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