News / Giurisprudenza / Inquinamento ambientale
08-11-2016
Cassazione penale, delitto di inquinamento ambientale ex art. 452-bis
cod. pen.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46170 del 3 novembre
2016, si è pronunciata sulla nozione di "compromissione"
o "deterioramento" in relazione al nuovo delitto di "inquinamento
ambientale" di cui all’art. 452-bis cod. pen..
La Terza sezione ha affermato che la “compromissione” o il
“deterioramento”, di cui al delitto di inquinamento ambientale previsto
dall’art. 452-bis cod. pen., introdotto dalla legge n. 68 del 2015, si
risolvono in una alterazione, significativa e misurabile, della originaria
consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata, nel
caso della “compromissione”, da una condizione di squilibrio “funzionale”,
incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o
dell’ecosistema medesimi e, nel caso del “deterioramento”, da una condizione
di squilibrio “strutturale”, connesso al decadimento dello stato o della
qualità degli stessi.
Nell'individuazione del significato concreto da attribuire ai termini
«compromissione» e «deterioramento» non assume decisivo rilievo la
denominazione di «inquinamento ambientale» attribuita dal legislatore al
reato in esame, che evidenzia, sostanzialmente, una condizione di degrado
dell'originario assetto dell’ambiente e neppure sembra di particolare
ausilio la definizione contenuta nell'art. 5, comma 1, lett 1-ter del d.lgs.
152\06, che lo stesso articolo, in premessa, indica come fornita ai fini
dell'applicazione di quello specifico testo normativo, così come il
riferimento ad un «deterioramento significativo e misurabile» contenuto
nella definizione di danno ambientale nell'art.300 del medesimo d.lgs.
Più in generale, deve ritenersi non rilevante, a tali fini,
l'utilizzazione del medesimo termine nel d.lgs. 152\06 (o in altre
discipline di settore) non soltanto perché effettuata in un diverso contesto
e per finalità diverse, ma anche perché, quando lo ha ritenuto necessario,
la legge 68\2015 ha espressamente richiamato il d.lgs. 152\06 o altre
disposizioni.
L'indicazione dei due termini con la congiunzione disgiuntiva “o” svolge
una funzione di collegamento tra i due termini - autonomamente considerati
dal legislatore, in alternativa tra loro - che indicano fenomeni
sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi
in una alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della
matrice ambientale o dell'ecosistema caratterizzata, nel caso della
“compromissione”, in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe
definirsi di “squilibrio funzionale”, perché incidente sui normali processi
naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o
dell'ecosistema ed, in quello del deterioramento, come “squilibrio
strutturale”, caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di
questi ultimi.
Da ciò consegue che non assume rilievo l'eventuale reversibilità del
fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il
delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale
di cui all'art. 452-quater cod. pen.