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06-12--2016
Cassazione penale, definizione oggettiva di rifiuto
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 48316 del 16 novembre
2016, si è pronunciata sulla definizione di "rifiuto"
riaffermandone la valutazione oggettiva.
Secondo principi generali ormai consolidati, deve ritenersi
inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da
classificare o meno quali rifiuti, poiché è rifiuto non ciò che non è più di
nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma,
piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi
che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è
comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale.
E’ evidente che, nel caso di specie, la eterogeneità dei materiali e le
condizioni in cui venivano detenuti evidenziano la loro natura di rifiuto
nonché la circostanza che l’originario detentore se ne era disfatto e,
dunque, non rileva che detti materiali fossero, almeno in parte,
suscettibili di riutilizzazione economica, poiché tale evenienza non esclude
comunque la loro natura di rifiuto.