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News / Giurisprudenza / Rifiuti

19-10-2016

Cassazione penale, curatela fallimentare e inosservanza prescrizioni autorizzazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40318 del 28 settembre 2016, si è pronunciata sulla fattispecie di inosservanza alle prescrizioni dell’autorizzazione di gestione di una discarica da parte di un curatore fallimentare affermando che questi non può considerarsi nominalmente titolare della autorizzazione.

La curatela non può considerarsi nominalmente titolare della autorizzazione allo svolgimento dell'attività di gestione della discarica e, secondo la Corte è esclusa quindi la possibilità di configurare, in capo alla curatela, l'attribuzione di obblighi di gestione della fase post-operativa in conseguenza di un fenomeno successorio concernente i rapporti giuridici nella titolarità del fallito, né è prevista da alcuna norma speciale.

Il caso di specie è relativo ad una contestazione del  reato di cui all'art. 256, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per non avere il curatore fallimentare di una S.r.l. ottemperato alle prescrizioni dell'autorizzazione ambientale rilasciata dalla provincia, poiché nella sua qualità aveva omesso di trasmettere all'Arpav le informazioni necessarie ad organizzare l'attività di controllo sull'impianto di rifiuti inerti della predetta società.

Anche il Giudice di merito, nella sentenza di assoluzione, aveva affermato che il curatore non poteva essere chiamato a rispondere della condotta omissiva contestata, essendo il fallimento privo dei poteri gestori eccedenti la liquidazione della società e il soddisfacimento della massa dei creditori ed essendo la gestione e il controllo dell'impianto di rifiuti strettamente connessi all'esercizio dell'impresa, che, appunto, non era stato autorizzato dal giudice. Né la disponibilità giuridica dei rifiuti poteva imporre l'adempimento di obblighi gravanti sull'impresa fallita, in assenza di un'attività di impresa che comportasse la gestione degli stessi.


 


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