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19-10-2016
Cassazione penale, curatela fallimentare e inosservanza prescrizioni
autorizzazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40318 del 28 settembre
2016, si è pronunciata sulla fattispecie di inosservanza
alle prescrizioni dell’autorizzazione di gestione di una discarica
da parte di un curatore fallimentare affermando che questi
non può considerarsi nominalmente titolare della autorizzazione.
La curatela non può considerarsi nominalmente titolare della
autorizzazione allo svolgimento dell'attività di gestione della
discarica e, secondo la Corte è esclusa quindi la
possibilità di configurare, in capo alla curatela, l'attribuzione di
obblighi di gestione della fase post-operativa in conseguenza di un
fenomeno successorio concernente i rapporti giuridici nella
titolarità del fallito, né è prevista da alcuna norma speciale.
Il caso di specie è relativo ad una contestazione del
reato di cui all'art. 256, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per
non avere il curatore fallimentare di una S.r.l. ottemperato alle
prescrizioni dell'autorizzazione ambientale rilasciata dalla
provincia, poiché nella sua qualità aveva omesso di trasmettere all'Arpav le
informazioni necessarie ad organizzare l'attività di controllo sull'impianto
di rifiuti inerti della predetta società.
Anche il Giudice di merito, nella sentenza di assoluzione, aveva
affermato che il curatore non poteva essere chiamato a rispondere della
condotta omissiva contestata, essendo il fallimento privo dei poteri
gestori eccedenti la liquidazione della società e il
soddisfacimento della massa dei creditori ed essendo la gestione e
il controllo dell'impianto di rifiuti strettamente connessi all'esercizio
dell'impresa, che, appunto, non era stato autorizzato dal giudice.
Né la disponibilità giuridica dei rifiuti poteva imporre l'adempimento di
obblighi gravanti sull'impresa fallita, in assenza di un'attività di impresa
che comportasse la gestione degli stessi.