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	19-10-2016
	Cassazione penale, curatela fallimentare e inosservanza prescrizioni 
	autorizzazione
	La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40318 del 28 settembre 
	2016, si è pronunciata sulla fattispecie di inosservanza 
	alle prescrizioni dell’autorizzazione di gestione di una discarica 
	da parte di un curatore fallimentare affermando che questi
	non può considerarsi nominalmente titolare della autorizzazione.
	La curatela non può considerarsi nominalmente titolare della 
	autorizzazione allo svolgimento dell'attività di gestione della 
	discarica e, secondo la Corte è esclusa quindi la 
	possibilità di configurare, in capo alla curatela, l'attribuzione di 
	obblighi di gestione della fase post-operativa in conseguenza di un 
	fenomeno successorio concernente i rapporti giuridici nella 
	titolarità del fallito, né è prevista da alcuna norma speciale.
	Il caso di specie è relativo ad una contestazione del  
	reato di cui all'art. 256, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per 
	non avere il curatore fallimentare di una S.r.l. ottemperato alle 
	prescrizioni dell'autorizzazione ambientale rilasciata dalla 
	provincia, poiché nella sua qualità aveva omesso di trasmettere all'Arpav le 
	informazioni necessarie ad organizzare l'attività di controllo sull'impianto 
	di rifiuti inerti della predetta società.
	Anche il Giudice di merito, nella sentenza di assoluzione, aveva 
	affermato che il curatore non poteva essere chiamato a rispondere della 
	condotta omissiva contestata, essendo il fallimento privo dei poteri 
	gestori eccedenti la liquidazione della società e il 
	soddisfacimento della massa dei creditori ed essendo la gestione e 
	il controllo dell'impianto di rifiuti strettamente connessi all'esercizio 
	dell'impresa, che, appunto, non era stato autorizzato dal giudice. 
	Né la disponibilità giuridica dei rifiuti poteva imporre l'adempimento di 
	obblighi gravanti sull'impresa fallita, in assenza di un'attività di impresa 
	che comportasse la gestione degli stessi.