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	11-01-2016
	Cassazione penale, caratteristiche del deposito incontrollato rifiuti
	La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 49590 del 16 dicembre 2015, si 
	è pronunciata sulle caratteristiche del deposito incontrollato, 
	di natura permanente, evidenziando la differenza con l'abbandono dei 
	rifiuti, di natura istantanea: differenza che comporta conseguenze 
	sulla prescrizione del reato.
	Il deposito incontrollato presuppone, oltre 
	all'episodicità ed alla quantità contenuta dei rifiuti, che lo 
	contraddistingue (così come il mero abbandono) da altre condotte tipiche 
	rinvenibili nella disciplina di settore, anche la previsione di una 
	successiva fase di gestione del rifiuto, del quale costituisce il 
	prodromo.
	La Corte ha ricordato precedenti giurisprudenziali dove si è, in sintesi, 
	sostenuto, in alcuni casi, che il reato di deposito incontrollato ha 
	natura permanente se l'attività illecita è prodromica al successivo 
	recupero o smaltimento delle cose abbandonate e, quindi, la condotta cessa 
	soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella del 
	rilascio, mentre l'abbandono, propriamente detto, 
	ha natura istantanea con effetti eventualmente permanenti se 
	l'attività illecita si connota per una volontà esclusivamente dismissiva dei 
	rifiuti, che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta 
	fin dal momento dell'abbandono e non presuppone una successiva attività 
	gestoria volta al recupero o allo smaltimento.