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11-01-2016
Cassazione penale, caratteristiche del deposito incontrollato rifiuti
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 49590 del 16 dicembre 2015, si
è pronunciata sulle caratteristiche del deposito incontrollato,
di natura permanente, evidenziando la differenza con l'abbandono dei
rifiuti, di natura istantanea: differenza che comporta conseguenze
sulla prescrizione del reato.
Il deposito incontrollato presuppone, oltre
all'episodicità ed alla quantità contenuta dei rifiuti, che lo
contraddistingue (così come il mero abbandono) da altre condotte tipiche
rinvenibili nella disciplina di settore, anche la previsione di una
successiva fase di gestione del rifiuto, del quale costituisce il
prodromo.
La Corte ha ricordato precedenti giurisprudenziali dove si è, in sintesi,
sostenuto, in alcuni casi, che il reato di deposito incontrollato ha
natura permanente se l'attività illecita è prodromica al successivo
recupero o smaltimento delle cose abbandonate e, quindi, la condotta cessa
soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella del
rilascio, mentre l'abbandono, propriamente detto,
ha natura istantanea con effetti eventualmente permanenti se
l'attività illecita si connota per una volontà esclusivamente dismissiva dei
rifiuti, che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta
fin dal momento dell'abbandono e non presuppone una successiva attività
gestoria volta al recupero o allo smaltimento.