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	30-05-2016
	Cassazione penale, avviso espletamento analisi laboratorio acque di scarico
	La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17419 del 28 aprile 2016, 
	si è pronunciata sul soggetto al quale possa essere consegnato l'avviso per 
	l'espletamento delle analisi di laboratorio riguardanti le acque di scarico, 
	affermando che può anche non essere il titolare dello scarico.
	Per costante indirizzo di questa Corte, l'avviso per l'espletamento 
	delle analisi di laboratorio riguardanti le acque non deve essere 
	necessariamente dato nelle mani del titolare dello scarico, essendo 
	sufficiente che lo stesso venga consegnato a dipendenti dell'impianto o 
	comunque ad altra persona operante nell'insediamento e presente sul posto 
	(tra le tante, Sez. 3, n. 3271 del 11/01/1999, Tomasetta, Rv. 213012; Sez. 
	3, n. 3568 del 26/02/1998, Gandolfini, rv. 210468; Sez. 3, n. 1967 del 
	21/01/1997, Cella, rv. 206942; Sez. 3, n. 4342 del 27/02/1991, Bracco, Rv. 
	186807); da un lato, infatti, la deteriorabilità dei campioni impone di 
	procedere in tempi brevi e dall'altro rientra nella capacità organizzativa 
	del titolare predisporre ogni accorgimento, affinché siffatte informazioni 
	gli siano comunicate in sua precaria assenza.  
		In altri termini, la necessità 
	che la persona cui venga consegnato l'avviso abbia un collegamento 
	professionale di qualunque genere con l'impianto è garanzia sufficiente per 
	instaurare la presunzione di conoscenza dell'avviso in capo al titolare, 
	presunzione imposta dalla esigenza di assicurare tempi solleciti 
	all'espletamento delle analisi alla luce della precarietà dei campioni.