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	03-11-2016
	Cassazione penale, autorizzazione emissioni modifica impianto e delega 
	di funzioni
	La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43246 del 13 ottobre 
	2016, si è pronunciata sul soggetto a cui compete presentare la 
	domanda di autorizzazione alle emissioni, in caso di modifica di impianto 
	che comporti la necessità di una nuova domanda, nel caso di specie da parte 
	di una persona giuridica.
	Alla luce della normativa di settore, in caso di modifica di impianto 
	che comporti la necessità di una nuova domanda, la presentazione della nuova 
	domanda ai sensi dell'art. 269 comma 8 cit. spetta, nel caso di persona 
	giuridica, al legale rappresentate della stessa, 
	gestore ai sensi dell'art. 268 lett n). Il legale rappresentante, 
	unico soggetto legittimato a richiedere l'autorizzazione, può 
	delegare il compimento dello specifico atto ad un terzo con atto ad 
	hoc, non potendo ritenersi la delega a presentare domanda 
	di autorizzazione ricompresa nella generale delega di funzioni 
	rilasciata dall'organo gestorio.
	L'art. 268 del D.lgs. 152/2006 - Definizioni - al comma 1 lett. n) 
	definisce "gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere 
	decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è 
	responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate 
	nel presente decreto". 
	Secondo la Corte, non vi può essere dubbio che tale qualifica sia 
	da attribuire al legale rappresentante della persona giuridica,
	ovvero della persona fisica che compie gli atti giuridici per conto 
	della stessa persona giuridica e che questi sia l'unico soggetto a 
	cui spetta di inoltrare la domanda di autorizzazione all'ente preposto in 
	virtù del chiaro disposto normativo.
	La necessità che la delega venga specificatamente conferita 
	dal legale rappresentante per lo specifico atto, discende dalla 
	considerazione che l'attività delegata è prerogativa che spetta unicamente 
	al legale rappresentante e non all'organo amministrativo della persona 
	giuridica da cui la conseguenza che essa non può essere ricompresa nella 
	delega generale di funzioni in materia ambientale conferita dall'organo 
	gestorio (consiglio di amministrazione) per la semplice ragione che il 
	soggetto titolare del potere da delegare è il legale rappresentante/gestore.