contattaci  Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per seguirci su Linkedin Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

SERVIZI OFFERTI

Servizi legali

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi online

Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Giurisprudenza / Aria

03-11-2016

Cassazione penale, autorizzazione emissioni modifica impianto e delega di funzioni

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43246 del 13 ottobre 2016, si è pronunciata sul soggetto a cui compete presentare la domanda di autorizzazione alle emissioni, in caso di modifica di impianto che comporti la necessità di una nuova domanda, nel caso di specie da parte di una persona giuridica.

Alla luce della normativa di settore, in caso di modifica di impianto che comporti la necessità di una nuova domanda, la presentazione della nuova domanda ai sensi dell'art. 269 comma 8 cit. spetta, nel caso di persona giuridica, al legale rappresentate della stessa, gestore ai sensi dell'art. 268 lett n). Il legale rappresentante, unico soggetto legittimato a richiedere l'autorizzazione, può delegare il compimento dello specifico atto ad un terzo con atto ad hoc, non potendo ritenersi la delega a presentare domanda di autorizzazione ricompresa nella generale delega di funzioni rilasciata dall'organo gestorio.

L'art. 268 del D.lgs. 152/2006 - Definizioni - al comma 1 lett. n) definisce "gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente decreto".

Secondo la Corte, non vi può essere dubbio che tale qualifica sia da attribuire al legale rappresentante della persona giuridica, ovvero della persona fisica che compie gli atti giuridici per conto della stessa persona giuridica e che questi sia l'unico soggetto a cui spetta di inoltrare la domanda di autorizzazione all'ente preposto in virtù del chiaro disposto normativo.

La necessità che la delega venga specificatamente conferita dal legale rappresentante per lo specifico atto, discende dalla considerazione che l'attività delegata è prerogativa che spetta unicamente al legale rappresentante e non all'organo amministrativo della persona giuridica da cui la conseguenza che essa non può essere ricompresa nella delega generale di funzioni in materia ambientale conferita dall'organo gestorio (consiglio di amministrazione) per la semplice ragione che il soggetto titolare del potere da delegare è il legale rappresentante/gestore.


 


Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it