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03-11-2016
Cassazione penale, autorizzazione emissioni modifica impianto e delega
di funzioni
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43246 del 13 ottobre
2016, si è pronunciata sul soggetto a cui compete presentare la
domanda di autorizzazione alle emissioni, in caso di modifica di impianto
che comporti la necessità di una nuova domanda, nel caso di specie da parte
di una persona giuridica.
Alla luce della normativa di settore, in caso di modifica di impianto
che comporti la necessità di una nuova domanda, la presentazione della nuova
domanda ai sensi dell'art. 269 comma 8 cit. spetta, nel caso di persona
giuridica, al legale rappresentate della stessa,
gestore ai sensi dell'art. 268 lett n). Il legale rappresentante,
unico soggetto legittimato a richiedere l'autorizzazione, può
delegare il compimento dello specifico atto ad un terzo con atto ad
hoc, non potendo ritenersi la delega a presentare domanda
di autorizzazione ricompresa nella generale delega di funzioni
rilasciata dall'organo gestorio.
L'art. 268 del D.lgs. 152/2006 - Definizioni - al comma 1 lett. n)
definisce "gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere
decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è
responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate
nel presente decreto".
Secondo la Corte, non vi può essere dubbio che tale qualifica sia
da attribuire al legale rappresentante della persona giuridica,
ovvero della persona fisica che compie gli atti giuridici per conto
della stessa persona giuridica e che questi sia l'unico soggetto a
cui spetta di inoltrare la domanda di autorizzazione all'ente preposto in
virtù del chiaro disposto normativo.
La necessità che la delega venga specificatamente conferita
dal legale rappresentante per lo specifico atto, discende dalla
considerazione che l'attività delegata è prerogativa che spetta unicamente
al legale rappresentante e non all'organo amministrativo della persona
giuridica da cui la conseguenza che essa non può essere ricompresa nella
delega generale di funzioni in materia ambientale conferita dall'organo
gestorio (consiglio di amministrazione) per la semplice ragione che il
soggetto titolare del potere da delegare è il legale rappresentante/gestore.