News / Giurisprudenza / Rifiuti
03-05-2016
Cassazione penale, applicazione legislazione di emergenza
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13731 del 6 aprile
2016, si è pronunciata sul tempo di applicazione
delle norme di natura emergenziale.
La previsione incriminatrice di cui
all'art. 6, comma 1, lett. a), d.l. 172 del 2008, convertito in L. 210 del
2008, avendo natura di norma eccezionale e temporanea (come si ricava dal
tenore e dalle finalità delle disposizioni stesse, applicabili a determinate
condotte poste in essere in un determinato ambito territoriale interessato
dallo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, con la previsione di
misure straordinarie temporanee, tra cui una disciplina sanzionatoria che
contempla pene sensibilmente più afflittive rispetto a fattispecie analoghe
contemplate dal d.lgs. 152 del 2006, la trasformazione di violazioni di
natura contravvenzionale in delitti o la previsione di sanzioni penali per
condotte altrimenti non aventi rilevanza penale, come riconosciuto
espressamente anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 83 del 5
marzo 2010), è assoggettata alla disciplina di cui all'art. 2, comma 5, cod.
pen. e, di conseguenza, si applica ai fatti commessi durante il suo periodo
di vigenza, anche se, come nel caso di specie, sono giudicati quando è
cessata la situazione emergenziale da essa presupposta.