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	03-05-2016
	Cassazione penale, applicazione legislazione di emergenza
	La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13731 del 6 aprile 
	2016, si è pronunciata sul tempo di applicazione 
	delle norme di natura emergenziale.
	La previsione incriminatrice di cui 
	all'art. 6, comma 1, lett. a), d.l. 172 del  2008, convertito in L. 210 del 
	2008, avendo natura di norma eccezionale e temporanea (come si ricava dal 
	tenore e dalle finalità delle disposizioni stesse, applicabili a determinate 
	condotte poste in essere in un determinato ambito territoriale interessato 
	dallo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, con la previsione di 
	misure straordinarie temporanee, tra cui una disciplina sanzionatoria che 
	contempla pene sensibilmente più afflittive rispetto a fattispecie analoghe 
	contemplate dal d.lgs. 152 del 2006, la trasformazione di violazioni di 
	natura contravvenzionale in delitti o la previsione di sanzioni penali per 
	condotte altrimenti non aventi rilevanza penale, come riconosciuto 
	espressamente anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 83 del 5 
	marzo 2010), è assoggettata alla disciplina di cui all'art. 2, comma 5, cod. 
	pen. e, di conseguenza, si applica ai fatti commessi durante il suo periodo 
	di vigenza, anche se, come nel caso di specie, sono giudicati quando è 
	cessata la situazione emergenziale da essa presupposta.