News / Giurisprudenza / Rifiuti
18-02-2016
Cassazione penale, adempimenti detentore nel conferimento rifiuti
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3860 del 29 gennaio
2016, si è pronunciata sugli adempimenti in carico al
produttore/detentore, per essere esenti da responsabilità, nel caso di conferimento dei rifiuti a soggetti che non
gestiscono il pubblico servizio.
"Gli adempimenti relativi al controllo dell'autorizzazione del
soggetto autorizzato alle attività di recupero o di smaltimento, alla
restituzione del formulario ed, in caso di omissione, alla comunicazione
alla Provincia, non esauriscono completamente la misura della diligenza
richiesta al detentore dei rifiuti, in quanto l'esenzione di responsabilità
presuppone non solo il rispetto delle condizioni formali e documentali
previste dalla legge, ma anche la mancanza dì comportamenti colpevoli in
capo al produttore-detentore che lo rendano partecipe della commissione di
illeciti ambientali per la mancata adozione di tutte le misure necessarie
per evitare illeciti e che si richiedono ai soggetti preposti alla direzione
dell'azienda".
A tale proposito la Corte ha ripetutamente chiarito che "il detentore
dei rifiuti, qualora non provveda all'autosmaltimento o al conferimento dei
rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico servizio, può affidare la
raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti ad altri soggetti
privati affinché svolgano per suo conto tali attività, ma in tal caso ha
l'obbligo di controllare che gli stessi siano autorizzati alle attività di
raccolta e smaltimento o recupero e, qualora tale doverosa verifica sia
omessa, il detentore risponde a titolo di colpa, per inosservanza della
citata regola di cautela imprenditoriale, dei reati configurati
dall'illecita gestione".