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	18-02-2016
	Cassazione penale, adempimenti detentore nel conferimento rifiuti
	La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3860 del 29 gennaio 
	2016, si è pronunciata sugli adempimenti in carico al 
	produttore/detentore, per essere esenti da responsabilità, nel caso di conferimento dei rifiuti a soggetti che non 
	gestiscono il pubblico servizio.
	"Gli adempimenti relativi al controllo dell'autorizzazione del 
	soggetto autorizzato alle attività di recupero o di smaltimento, alla 
	restituzione del formulario ed, in caso di omissione, alla comunicazione 
	alla Provincia, non esauriscono completamente la misura della diligenza 
	richiesta al detentore dei rifiuti, in quanto l'esenzione di responsabilità 
	presuppone non solo il rispetto delle condizioni formali e documentali 
	previste dalla legge, ma anche la mancanza dì comportamenti colpevoli in 
	capo al produttore-detentore che lo rendano partecipe della commissione di 
	illeciti ambientali per la mancata adozione di tutte le misure necessarie 
	per evitare illeciti e che si richiedono ai soggetti preposti alla direzione 
	dell'azienda". 
	A tale proposito la Corte ha ripetutamente chiarito che "il detentore 
	dei rifiuti, qualora non provveda all'autosmaltimento o al conferimento dei 
	rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico servizio, può affidare la 
	raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti ad altri soggetti 
	privati affinché svolgano per suo conto tali attività, ma in tal caso ha 
	l'obbligo di controllare che gli stessi siano autorizzati alle attività di 
	raccolta e smaltimento o recupero e, qualora tale doverosa verifica sia 
	omessa, il detentore risponde a titolo di colpa, per inosservanza della 
	citata regola di cautela imprenditoriale, dei reati configurati 
	dall'illecita gestione".