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News / Giurisprudenza / Rifiuti

18-02-2016

Cassazione penale, adempimenti detentore nel conferimento rifiuti

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3860 del 29 gennaio 2016, si è pronunciata sugli adempimenti in carico al produttore/detentore, per essere esenti da responsabilità, nel caso di conferimento dei rifiuti a soggetti che non gestiscono il pubblico servizio.

"Gli adempimenti relativi al controllo dell'autorizzazione del soggetto autorizzato alle attività di recupero o di smaltimento, alla restituzione del formulario ed, in caso di omissione, alla comunicazione alla Provincia, non esauriscono completamente la misura della diligenza richiesta al detentore dei rifiuti, in quanto l'esenzione di responsabilità presuppone non solo il rispetto delle condizioni formali e documentali previste dalla legge, ma anche la mancanza dì comportamenti colpevoli in capo al produttore-detentore che lo rendano partecipe della commissione di illeciti ambientali per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti e che si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda".

A tale proposito la Corte ha ripetutamente chiarito che "il detentore dei rifiuti, qualora non provveda all'autosmaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico servizio, può affidare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti ad altri soggetti privati affinché svolgano per suo conto tali attività, ma in tal caso ha l'obbligo di controllare che gli stessi siano autorizzati alle attività di raccolta e smaltimento o recupero e, qualora tale doverosa verifica sia omessa, il detentore risponde a titolo di colpa, per inosservanza della citata regola di cautela imprenditoriale, dei reati configurati dall'illecita gestione".


 


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