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09-06-2016
Cassazione penale, abbruciamento piccoli cumuli di materiali vegetali
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.
n. 21936 del 25 maggio 2016, si è pronunciata sull'attività
di raggruppamento e abbruciamento di piccoli cumuli
di materiali vegetali nel luogo di produzione affermando che non è
sanzionata penalmente.
Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli
in quantità giornaliere non superiori a 3 m steri per ettaro dei materiali
vegetali di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, art. 185, comma 1, lett. f),
effettuate nel luogo di produzione, non sono sanzionate penalmente ai sensi
del D.lgs. n. 152 del 2006, artt. 256 e 256-bis.
Alla luce del nuovo sistema normativo, infatti, si deve
desumere che ora gli scarti vegetali sono esclusi dal novero dei
rifiuti e che l'abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità
giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali
vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo
di produzione, costituiscono normali pratiche agricole e non attività di
gestione dei rifiuti e ad essi non sono di conseguenza applicabili sanzioni
di cui all'art. 256 bis.