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	09-06-2016
	Cassazione penale, abbruciamento piccoli cumuli di materiali vegetali
	La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 
	n. 21936 del 25 maggio 2016, si è pronunciata sull'attività 
	di raggruppamento e abbruciamento di piccoli cumuli 
	di materiali vegetali nel luogo di produzione affermando che non è 
	sanzionata penalmente.
	Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli 
	in quantità giornaliere non superiori a 3 m steri per ettaro dei materiali 
	vegetali di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, art. 185, comma 1, lett. f), 
	effettuate nel luogo di produzione, non sono sanzionate penalmente ai sensi 
	del D.lgs. n. 152 del 2006, artt. 256 e 256-bis.
	Alla luce del nuovo sistema normativo, infatti, si deve 
	desumere che ora gli scarti vegetali sono esclusi dal novero dei 
	rifiuti e che l'abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità 
	giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali 
	vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo 
	di produzione, costituiscono normali pratiche agricole e non attività di 
	gestione dei rifiuti e ad essi non sono di conseguenza applicabili sanzioni 
	di cui all'art. 256 bis.