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13-10-2016
Cassazione penale, abbandono di rifiuti quale reato proprio
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38823 del 20
settembre 2016, si è pronunciata sulla fattispecie di
abbandono di rifiuti affermandone la natura di reato
proprio.
La fattispecie di cui all’art. 256, comma 2, del d.lgs. n. 152 del
2006 si configura come "reato proprio", per la cui integrazione è necessario
che la condotta tipica sia commessa dai "titolari di imprese" ovvero dai
"responsabili di enti".
Secondo un precedente orientamento condivisibile dalla Corte, "Uno
degli indici rivelatori del fatto che nel prestare l'attività tipica il
soggetto attivo non agisca come privato cittadino è dato proprio dalla
natura e provenienza dei materiali dismessi".