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	05-07-2016
	Cassazione penale, Raccolta e trasporto rottami ferrosi in forma 
	ambulante
	La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23908 del 9 giugno 
	2016, si è nuovamente pronunciata sulla raccolta e trasporto di 
	rottami ferrosi in forma ambulante. 
	La condotta sanzionata dall'art. 256, comma 1 d.lgs. n. 152 del 2006 è 
	riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, 
	una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli articoli 208, 
	209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, svolta anche di 
	fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività 
	primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli 
	abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità.
	La deroga prevista dall'art. 266, comma 5 d.lgs. n.152 del 2006 per 
	l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata 
	in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice condizione che il 
	soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività 
	commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e, 
	dall'altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio.
	La Corte, sul fenomeno del "commercio ambulante di rifiuti", con 
	precedenti pronunce ha chiaramente delimitato l'ambito di efficacia della deroga di cui all'art. 266, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006 alle 
	sole ipotesi in cui sia 
	effettivamente applicabile la disciplina sul commercio ambulante di cui al D.Lgs. n. 114 del 1998 e tale applicabilità sia dimostrata dall'interessato 
	ed accertata in fatto dal giudice del merito, escludendosi, 
	conseguentemente, che l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e 
	speciali prodotti da terzi consistenti, per lo più, in rottami ferrosi possa 
	rientrare nella nozione di commercio ambulante, come individuata dal 
	menzionato D.Lgs. n. 114 del 1998.