News / Giurisprudenza / Rifiuti
20-06-2016
Cassazione penale, Abbandono incontrollato rifiuti e reato istantaneo
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22248 del 27 maggio 2016, si è pronunciata sull'abbandono incontrollato rifiuti
ribadendo che ha natura di reato istantaneo.
Il reato di "abbandono incontrollato" di rifiuti (condotta
attualmente prevista come reato dall'art. 256 comma 2 d.lgs. n. 152/2006
che si pone in continuità normativa con la contravvenzione di cui al
comma 2 del d.lgs. n. 22/1997, norma applicabile ratione temporís alla
fattispecie in esame) ha natura di reato istantaneo con effetti
permanenti.
Va, infatti, data continuità al principio già in precedenza
affermato da questa Corte secondo cui, la natura istantanea con effetti
permanenti ben può attagliarsi alla condotta di "abbandono
incontrollato" di rifiuti, che presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce gli
effetti della condotta fin dal momento dell'abbandono e non presuppone
una successiva attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento.