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	20-06-2016
		Cassazione penale, Abbandono incontrollato rifiuti e reato istantaneo
		La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22248 del 27 maggio 2016, si è pronunciata sull'abbandono incontrollato rifiuti 
		ribadendo che ha natura di reato istantaneo.
		Il reato di "abbandono incontrollato" di rifiuti (condotta 
		attualmente prevista come reato dall'art. 256 comma 2 d.lgs. n. 152/2006 
		che si pone in continuità normativa con la contravvenzione di cui al 
		comma 2 del d.lgs. n. 22/1997, norma applicabile ratione temporís alla 
		fattispecie in esame) ha natura di reato istantaneo con effetti 
		permanenti.
		Va, infatti, data continuità al principio già in precedenza 
		affermato da questa Corte secondo cui, la natura istantanea con effetti 
		permanenti ben può attagliarsi alla condotta di "abbandono 
		incontrollato" di rifiuti, che presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce gli 
		effetti della condotta fin dal momento dell'abbandono e non presuppone 
		una successiva attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento.