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News / Giurisprudenza / Rifiuti

20-06-2016

Cassazione penale, Abbandono incontrollato rifiuti e reato istantaneo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22248 del 27 maggio 2016, si è pronunciata sull'abbandono incontrollato rifiuti ribadendo che ha natura di reato istantaneo.

Il reato di "abbandono incontrollato" di rifiuti (condotta attualmente prevista come reato dall'art. 256 comma 2 d.lgs. n. 152/2006 che si pone in continuità normativa con la contravvenzione di cui al comma 2 del d.lgs. n. 22/1997, norma applicabile ratione temporís alla fattispecie in esame) ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti.

Va, infatti, data continuità al principio già in precedenza affermato da questa Corte secondo cui, la natura istantanea con effetti permanenti ben può attagliarsi alla condotta di "abbandono incontrollato" di rifiuti, che presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento dell'abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento.


 


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