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	17-03-2016
	Cassazione Civile, Sez. Un., la Tia 1 è un tributo e non si applica 
	l'Iva
	La Corte di Cassazione,
	Sezioni Unite, con la sentenza n. 5078 del 15 marzo 
	2016, ha ribadito che la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) 
	ha natura di tributo e, quindi, non è assoggettabile ad IVA.
	I giudici della Suprema Corte, 
	risolvendo il contrasto giurisprudenziale formatosi tra la sezione 
	tributaria e quella civile, hanno infatti affermato che la Tariffa 
	di Igiene Ambientale (c.d. T.I.A.) ha natura di tributo e, in quanto tale, 
	non deve essere assoggettata ad IVA.
	 Le Sezioni Unite della Corte di 
	Cassazione hanno infatti aderito all’orientamento della
	sezione tributaria dove era stato affermato che "La 
	tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dall'art. 49 
	del d.lgs.. 5 febbraio 1997, n. 22, non è assoggettabile ad IVA, in quanto 
	essa ha natura tributaria, mentre l'imposta sul valore aggiunto mira a 
	colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando si 
	acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, in linea con la 
	previsione di cui all'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non quando 
	si paga un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae 
	beneficio il medesimo contribuente".
	Diversamente, la sezione civile
	aveva affermato, nell'ambito di giudizi aventi ad oggetto la natura 
	privilegiata, ex art. 2752, comma III, cod. civ., del credito relativo al 
	tributo in questione, che "La natura tributaria in questione non può 
	neppure essere contestata in base alla considerazione che la parte terza 
	della tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, 
	preveda (n. 127 sexiesdecies) che le prestazioni di raccolta, trasporto 
	recupero e smaltimento dei rifiuti sia urbani che speciali siano soggette al 
	pagamento dell'IVA 10%. E' sufficiente a tale proposito osservare che detta 
	previsione normativa è stata introdotta dal D.L. n. 557 del 1993, art. 4, 
	comma 1, convertito con L. n. 133 del 1994, quando era ancora in vigore la 
	TARSU, la cui natura tributaria è sempre stata indiscussa. Il che dimostra 
	che l'applicazione dell'lva all'importo corrisposto per smaltimento dei 
	rifiuti prescinde dalla sua natura tributaria o meno".