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17-03-2016
Cassazione Civile, Sez. Un., la Tia 1 è un tributo e non si applica
l'Iva
La Corte di Cassazione,
Sezioni Unite, con la sentenza n. 5078 del 15 marzo
2016, ha ribadito che la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA)
ha natura di tributo e, quindi, non è assoggettabile ad IVA.
I giudici della Suprema Corte,
risolvendo il contrasto giurisprudenziale formatosi tra la sezione
tributaria e quella civile, hanno infatti affermato che la Tariffa
di Igiene Ambientale (c.d. T.I.A.) ha natura di tributo e, in quanto tale,
non deve essere assoggettata ad IVA.
Le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno infatti aderito all’orientamento della
sezione tributaria dove era stato affermato che "La
tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dall'art. 49
del d.lgs.. 5 febbraio 1997, n. 22, non è assoggettabile ad IVA, in quanto
essa ha natura tributaria, mentre l'imposta sul valore aggiunto mira a
colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando si
acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, in linea con la
previsione di cui all'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non quando
si paga un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae
beneficio il medesimo contribuente".
Diversamente, la sezione civile
aveva affermato, nell'ambito di giudizi aventi ad oggetto la natura
privilegiata, ex art. 2752, comma III, cod. civ., del credito relativo al
tributo in questione, che "La natura tributaria in questione non può
neppure essere contestata in base alla considerazione che la parte terza
della tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA,
preveda (n. 127 sexiesdecies) che le prestazioni di raccolta, trasporto
recupero e smaltimento dei rifiuti sia urbani che speciali siano soggette al
pagamento dell'IVA 10%. E' sufficiente a tale proposito osservare che detta
previsione normativa è stata introdotta dal D.L. n. 557 del 1993, art. 4,
comma 1, convertito con L. n. 133 del 1994, quando era ancora in vigore la
TARSU, la cui natura tributaria è sempre stata indiscussa. Il che dimostra
che l'applicazione dell'lva all'importo corrisposto per smaltimento dei
rifiuti prescinde dalla sua natura tributaria o meno".