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09-12-2015
Corte di Giustizia UE, modifica percorso trasporto transfrontaliero
La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 26 novembre
2015, C-487/14, si è pronunciata sul cambio di percorso nel
trasporto transfrontaliero rifiuti affermando che la modifica del valico
di frontiera senza avere informato le autorità costituisce trasporto
illecito.
La Corte, pronunciandosi su un rinvio pregiudiziale,
ricorda che l’articolo 17 del regolamento CE n. 1013/2006 dispone che
"se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della
spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti,
nell’itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore, il
notificatore ne informa immediatamente le autorità competenti interessate
nonché il destinatario e, se possibile, prima che abbia inizio la
spedizione".
Quindi, la Corte ha dichiarato che:
L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006 deve
essere interpretato nel senso che la spedizione di rifiuti, come quelli di
cui all’allegato IV di tale regolamento, nel paese di transito attraverso un
valico di frontiera diverso da quello indicato nel documento di notifica ed
autorizzato dalle autorità competenti, deve essere considerata come una
modifica essenziale intervenuta sulle modalità e/o condizioni della
spedizione autorizzata, e pertanto il fatto di non aver informato di tale
modifica le autorità competenti comporta che la spedizione di rifiuti è
illegale, in quanto effettuata «in un modo che non è materialmente
specificato nella notifica», ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettera d),
di detto regolamento.