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	09-12-2015
	Corte di Giustizia UE, modifica percorso trasporto transfrontaliero
	La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 26 novembre 
	2015, C-487/14, si è pronunciata sul cambio di percorso nel 
	trasporto transfrontaliero rifiuti affermando che la modifica del valico 
	di frontiera senza avere informato le autorità costituisce trasporto 
	illecito.
	La Corte, pronunciandosi su un rinvio pregiudiziale, 
	ricorda che l’articolo 17 del regolamento CE n. 1013/2006 dispone che 
	"se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della 
	spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, 
	nell’itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore, il 
	notificatore ne informa immediatamente le autorità competenti interessate 
	nonché il destinatario e, se possibile, prima che abbia inizio la 
	spedizione".
	Quindi, la Corte ha dichiarato che:
	L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006 deve 
	essere interpretato nel senso che la spedizione di rifiuti, come quelli di 
	cui all’allegato IV di tale regolamento, nel paese di transito attraverso un 
	valico di frontiera diverso da quello indicato nel documento di notifica ed 
	autorizzato dalle autorità competenti, deve essere considerata come una 
	modifica essenziale intervenuta sulle modalità e/o condizioni della 
	spedizione autorizzata, e pertanto il fatto di non aver informato di tale 
	modifica le autorità competenti comporta che la spedizione di rifiuti è 
	illegale, in quanto effettuata «in un modo che non è materialmente 
	specificato nella notifica», ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettera d), 
	di detto regolamento.