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	17-09-2015
	Consiglio di Stato,  affidamento servizio "in house" ad una società 
	in cui fa parte un soggetto privato. 
	Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4253 dell'11 settembre 
	2015, ha affermato che è illegittima la delibera 
	con la quale il comune ha affidato direttamente il servizio pubblico di 
	gestione dei rifiuti urbani ad una società in cui fa parte un soggetto 
	privato. 
	Difatti, come affermato dalla sentenza n. del 13 marzo 2008 dell'Adunanza 
	Plenaria,  solo la partecipazione totalitaria delle 
	amministrazioni pubbliche, e la totale assenza di 
	soggetti privati nella compagine sociale, consentono di ravvisare nel 
	soggetto affidatario la sottoposizione al cosiddetto "controllo 
	analogo". Inoltre, esula dal sistema dell'"in house providing" il 
	diverso fenomeno del cosiddetto "partenariato pubblico - privato".
	I ricorrenti, invece, avevano obiettato, sulla base del 
	parere della Seconda Sezione del Consiglio di Stato 30 gennaio 2015, n. 298, 
	che il principio affermato dall’Adunanza Plenaria non è ulteriormente 
	applicabile in quanto l’art. 12, par. 1, della direttiva 2014/24 ammette 
	l’esistenza del controllo analogo anche in casi in cui il 
	soggetto che opera in regime privatistico è partecipato da soggetti privati, 
	purché tale partecipazione sia ristretta nei limiti ivi stabiliti. 
	Tale orientamento non è condiviso dal Collegio con la 
	sentenza in commento, che condivide, invece, quanto diversamente affermato 
	dalla Sesta Sezione con la sentenza 26 maggio 2015, n. 2660, 
	osservando che: 
	
		- Il legislatore comunitario ha, infatti, individuato un 
		termine per il recepimento della suddetta direttiva nei diversi 
		ordinamenti nazionali e tale termine è ancora pendente. 
 
		- Il legislatore comunitario ha attribuito ai legislatori nazionali 
		una sfera di discrezionalità nell'individuazione dei 
		tempi per la trasposizione dei nuovi principi nei diversi ordinamenti, e 
		per il necessario coordinamento con la normativa interna vigente. 
 
		- Tali elementi impongono di escludere che i nuovi 
		principi acquistino immediata efficacia nei singoli ordinamenti 
		nazionali, fermo restando che gli stessi diventeranno immediatamente 
		applicabili (ove suscettibili di utilizzazione immediata in ragione 
		della loro sufficiente specificazione). 
 
		- Tra l'altro, in forza dell'art. 12 della nuova direttiva appalti, le 
		"forme di partecipazione di capitali privati" devono essere "prescritte 
		dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati". 
		Nella specie, tale ulteriore condizione non sussiste.