News / Giurisprudenza / VIA
	12-05-2015
	Consiglio di Stato, domanda di VIA e richiesta di integrazione 
	istruttoria
	Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1807 del 9 aprile 2015, si è 
	pronunciata sulla domanda di VIA e richiesta di di integrazione 
	istruttoria da parte dell'autorità competente.  
	In puntuale applicazione dell’art. 7, comma 5, della l.r. nr. 47 del 1998 
	(che trova riscontro, al livello della legislazione nazionale, nella 
	previsione dell’art. 26, comma 3-ter, del d.lgs. nr. 152 del 2006), 
	costituisce una peculiare modalità di definizione del procedimento 
	di V.I.A. l’espressa previsione di archiviazione della domanda in 
	caso di mancata evasione alla richiesta di integrazione 
	istruttoria.
	Il Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che fra le attribuzioni 
	dell’autorità competente a esprimersi sulla domanda di V.I.A. non 
	rientra quella di elaborare e proporre soluzioni progettuali alternative, 
	spettando ad essa unicamente di accertare se il progetto proposto è o meno 
	compatibile con l’ambiente (ed al più, e nella misura in cui la legge lo 
	preveda, chiedere integrazioni o modifiche al progetto, le quali devono però 
	essere realizzate comunque dal proponente).
	Donde, l’inconfigurabilità di un rapporto “collaborativo”, fra 
	proponente e autorità preposta alla V.I.A., che si risolverebbe in 
	un immotivato aggravio di oneri istruttori e procedurali per 
	l’Amministrazione (laddove, al contrario, la normativa statale e regionale
	in subiecta materia è alquanto chiara nel disciplinare anche la 
	scansione dei passaggi istruttori sull’istanza di V.I.A., al punto di 
	ricollegare alla stasi di questi la stessa definizione negativa del 
	procedimento).
	Nel caso di specie, era stato chiesto di integrare l’istanza di V.I.A, 
	entro un termine perentorio, compresa la presentazione di una soluzione 
	progettuale alternativa in modo da poter scegliere la soluzione meno 
	impattante sul territorio.