News / Giurisprudenza / Aria
	15-12-2015
	Cassazione penale, violazione prescrizioni autorizzazione e delega di 
	funzioni
	La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 48456 del 9 dicembre 2015, si 
	è pronunciata sulla violazione delle prescrizioni stabilite 
	dall'autorizzazione provinciale e le condizioni 
	affinché sussista la responsabilità penale del delegato.
	L'art. 279, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 
	sanziona alternativamente con l'arresto o l'ammenda colui che, 
	nell'esercizio di un impianto o di un'attività, viola i valori limite di 
	emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I 
	alla parte quinta del decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa 
	di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità 
	competente. 
	Tale contravvenzione, ribadisce la Corte, è un reato proprio 
	riferibile al "gestore dell'attività" da cui provengono le 
	emissioni, quale soggetto obbligato a richiedere l'autorizzazione ai sensi 
	dell'art. 269 del citato d.lgs. E' infatti evidente che il soggetto titolare 
	di un'impresa potenzialmente pericolosa assume una posizione di garanzia nei 
	confronti dell'interesse collettivo alla tutela dell'ambiente e deve perciò 
	adottare tutte le misure che si rendano necessarie per evitare di mettere in 
	pericolo il bene protetto. Presupposto perché sorga la responsabilità 
	penale, quindi, è che il soggetto agente sia investito dei poteri 
	necessari per impedire l'evento. In definitiva, il titolare della 
	posizione di garanzia, sia pure di fatto, deve disporre di tutti gli 
	strumenti necessari per evitare il pericolo che l'obbligo giuridico imposto 
	mira a prevenire. 
	La Corte ricorda quindi che, secondo il costante orientamento di 
	legittimità perché la delega di funzioni abbia rilevanza 
	nell'ambito della attribuzione di penale responsabilità, è necessaria la 
	compresenza di precisi requisiti: 
	
		-  la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in 
		capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale;
 
		- il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente 
		qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; 
 
		- il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in 
		base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze 
		organizzative della stessa; 
 
		-  la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i 
		correlativi poteri decisionali e di spesa; 
 
		-  l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in 
		modo certo.