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19-05-2015
Cassazione penale, veicoli fuori uso giacenti in area privata
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17121 del 24 aprile 2015,
si è pronunciata sulla disciplina dei veicoli fuori uso confermando che
sono sempre considerati rifiuti, anche se giacenti in area privata,
quando risultino in evidente stato di abbandono.
Difatti, la Corte ha più volte affermato il principio secondo il quale
"In tema di gestione dei rifiuti, deve essere considerato "fuori uso" in
base alla disciplina di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 209 del 2003, sia il
veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di
disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle
targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro
di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se
giacente in area privata".
Nel caso di specie, si tratta di due autocarri,
ormai privi di motore e di parti meccaniche, appoggiati su pannelli di
legno, situati nell'area antistante l'officina meccanica ed
utilizzati come deposito degli attrezzi di lavoro, di
veicoli non più destinati al loro uso e dunque in evidente
stato di abbandono.
Lo stato di abbandono deve essere valutato in
relazione alle condizioni oggettive del veicolo che lo
rendono non più idoneo all'uso, non al diverso utilizzo che il detentore
ne faccia.
Ne consegue che costituisce reato di deposito incontrollato
di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 152 del 2006,
l'utilizzo, da parte del titolare di un'impresa, della carcassa di un
veicolo a motore come ricovero per gli strumenti di lavoro.