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	04-05-2015
	Cassazione penale, sospensione iscrizione Albo Gestori Ambientali
	La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 14273 del 9 
	aprile 2015, si è pronunciata sugli effetti della 
	sospensione dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori 
	ambientali affermando che lo svolgimento "medio tempore" dell'attività di 
	trasporto di rifiuti deve ritenersi effettuato in mancanza di 
	autorizzazione.
	L'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali è 
	requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei 
	rifiuti e costituisce titolo per l'esercizio di tali attività
	(art. 210, commi 5 e 6, d.lgs. 152 del 2006). La 
	sospensione dell'iscrizione comporta il venir meno, per tutto il 
	periodo della durata, dell'efficacia del titolo necessario per poter 
	esercitare le attività per le quali l'impresa è stata iscritta. 
	Sicché lo svolgimento "medio tempore" dell'attività (in 
	questo caso) di trasporto di rifiuti deve ritenersi effettuato in 
	mancanza di autorizzazione, dovendosi aver riguardo, a tal fine, 
	non alla mancanza fisica dell'iscrizione, bensì agli effetti autorizzatori 
	connessi all'iscrizione, sospesi (e dunque mancanti) per tutta la durata del 
	relativo provvedimento.