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	30-07-2015
	Cassazione penale, scarico di acque reflue da un esercizio commerciale
	La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27552 del 1° luglio 2015, 
	si è pronunciata sulla equiparazione allo scarico di acque 
	reflue industriali di quello proveniente da un esercizio commerciale, nonché 
	sul non trasferimento automatico dell'autorizzazione in 
	caso di cessione dell'attività.
	Secondo la giurisprudenza della Corte, è equiparato allo scarico 
	di acque reflue industriali anche quello proveniente da un 
	esercizio commerciale (nella fattispecie un bar), posto che lo 
	stesso - tenuto conto della attività, sia pure artigianalmente condotta, di 
	preparazione di prodotti per la alimentazione e di piccola ristorazione 
	connaturata alla indicata destinazione commerciale - non è equiparabile per 
	caratteristiche qualitative e quantitative con lo scarico delle acque reflue 
	domestiche. Inoltre, la Corte rileva che non vi è alcun automatismo 
	nella trasmissione della autorizzazione allo scarico dei reflui 
	industriali in caso di cessione di attività che comporti il mutamento del 
	soggetto che tale attività gestisca.
	Infatti, la necessità di documentare il possesso di specifici 
	requisiti personali in capo al nuovo gestore, rende 
	impossibile il transito della autorizzazione allo scarico dei 
	reflui industriali, nel caso di trasferimento della gestione dell'impianto 
	produttivo dei reflui dal soggetto cedente al cessionario contestualmente 
	alla cessione dell'impianto; ciò proprio perché il godimento di tale 
	autorizzazione è subordinato alla titolarità di taluni requisiti 
	personali che deve essere accertata di volta in volta.
	Nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza di condanna 
	emessa dal Giudice di merito, ex articolo 137 D.lgs. 152/2006, per scarico 
	proveniente dal locale citato, in quanto il cessionario, subentrato 
	nell’attività di ristorazione, non era in possesso della prescritta 
	autorizzazione.