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30-07-2015
Cassazione penale, scarico di acque reflue da un esercizio commerciale
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27552 del 1° luglio 2015,
si è pronunciata sulla equiparazione allo scarico di acque
reflue industriali di quello proveniente da un esercizio commerciale, nonché
sul non trasferimento automatico dell'autorizzazione in
caso di cessione dell'attività.
Secondo la giurisprudenza della Corte, è equiparato allo scarico
di acque reflue industriali anche quello proveniente da un
esercizio commerciale (nella fattispecie un bar), posto che lo
stesso - tenuto conto della attività, sia pure artigianalmente condotta, di
preparazione di prodotti per la alimentazione e di piccola ristorazione
connaturata alla indicata destinazione commerciale - non è equiparabile per
caratteristiche qualitative e quantitative con lo scarico delle acque reflue
domestiche. Inoltre, la Corte rileva che non vi è alcun automatismo
nella trasmissione della autorizzazione allo scarico dei reflui
industriali in caso di cessione di attività che comporti il mutamento del
soggetto che tale attività gestisca.
Infatti, la necessità di documentare il possesso di specifici
requisiti personali in capo al nuovo gestore, rende
impossibile il transito della autorizzazione allo scarico dei
reflui industriali, nel caso di trasferimento della gestione dell'impianto
produttivo dei reflui dal soggetto cedente al cessionario contestualmente
alla cessione dell'impianto; ciò proprio perché il godimento di tale
autorizzazione è subordinato alla titolarità di taluni requisiti
personali che deve essere accertata di volta in volta.
Nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza di condanna
emessa dal Giudice di merito, ex articolo 137 D.lgs. 152/2006, per scarico
proveniente dal locale citato, in quanto il cessionario, subentrato
nell’attività di ristorazione, non era in possesso della prescritta
autorizzazione.