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	18-06-2015
	Cassazione penale, scarico con superamento dei limiti tabellari
	La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21463 del 22 maggio 2015, si è 
	pronunciata sullo scarico di acque reflue con superamento dei limiti 
	tabellari confermando che integra il reato anche il 
	superamento singolo dei limiti di legge, in quanto ha la capacità di 
	ledere il bene protetto.
	"Non deve, invero, essere dimenticato che in relazione alla tipologia 
	dei reati per cui si procede, è lo stesso legislatore ad aver espresso, 
	prevedendo una  sanzione penale, il giudizio di disvalore penale (c.d. 
	offensività astratta) sotteso  alla condotta vietata, donde qualsiasi 
	tentativo da parte del giudice di valutarne l'offensività in concreto è 
	inammissibile.  
	Ed invero, la violazione del divieto di  scarico extra tabellare configura  
	(soprattutto oggi, a seguito della modifica apportata dalla legge n. 36 del 
	2010 che ha ristretto l'ambito di rilevanza penalistica della violazione) un 
	reato di pericolo presunto, che esclude ogni valutazione del giudice sulla 
	gravità, entità e ripetitività della condotta, la cui offensività è insita, 
	per la legge, nello stesso "non agere quod debetur" da parte del soggetto 
	munito dell'autorizzazione allo scarico. Ed invero essa, dolosa o colposa 
	che sia, offende l'interesse della pubblica amministrazione al rispetto 
	delle prescrizioni indicate nel titolo abilitativo quale condizione per il 
	regolare esercizio dell'attività autorizzata. E la sanzione penale prevista 
	per tale violazione è giustificata dal pericolo di inquinamento 
	dell'ambiente attraverso condotte che l'esperienza ha rivelato capaci di 
	produrre; sicché la norma funge da ostacolo, prevenendo il rischio di una 
	concreta offesa al bene ambiente da parte dell'esercente un'attività 
	autorizzata che, violando, anche se colposamente, le prescrizioni 
	dell'autorizzazione di cui è munito, potrebbe determinare un concreto 
	pericolo di compronnissione dell'ambiente".
	Secondo la Corte deve essere quindi data continuità all'orientamento 
	secondo cui la fattispecie di scarico con superamento dei limiti tabellari 
	(oggi contemplata dall'art. 137, comma quinto, T.U.A.), quale reato autonomo 
	avente carattere formale, è integrata per il solo fatto del 
	superamento dei limiti di legge, in quanto il danno all'ambiente è
	presunto per legge, sicché non è logicamente possibile - 
	senza scardinare il sistema, aprendolo a possibili gravi oscillazioni 
	operative con diversità di trattamento tra operatori - dedurre la non 
	offensività della trasgressione in concreto basata sulla natura limitata o 
	temporanea della violazione. Inoltre, non è necessario che 
	il reo, ai fini dell'affermazione della responsabilità penale per il reato 
	in esame, abbia anche la coscienza del superamento dei valori limite, 
	essendo sufficiente che tale superamento sia imputabile a condotta 
	colposa del medesimo, nella specie costituita dal non aver 
	colposamente posto in essere tutto quanto nelle sue possibilità per impedire 
	il superamento del limite previsto per il parametro Nichel.
	Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato 
	la sentenza del Giudice di merito che aveva condannato, ex art. 137, comma 
	5, d.lgs. 152/2006, i ricorrenti titolari di scarico in quanto nell'ambito 
	dell'attività di lavorazioni galvaniche dei metalli effettuavano lo scarico 
	in fognatura di acque reflue provenienti dall'attività della ditta 
	contenenti sostanza pericolosa quale NICHEL eccedente il limite prescritto 
	individuato dalla tab. 5 dell'all 5, parte III del D.Lgs. n. 152 del 2006.