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	15-05-2015
	Cassazione penale, Scarichi e rifiuti liquidi
	La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16623 del 21 aprile 2015, 
	si è pronunciata sul confine tra scarichi e rifiuti liquidi, 
	che con il d.lgs. 4/2008 è stato delimitato in modo ancor più netto, 
	ripristinando, in sostanza, la situazione antecedente all'entrata in vigore 
	del d.lgs. 152/06.
	La Corte ha ribadito che "La disciplina sugli 
	scarichi trova applicazione soltanto se il collegamento tra ciclo di 
	produzione e recapito finale sia diretto ed attuato mediante un sistema 
	stabile di collettamento. Se presenta, invece, momenti di soluzione di 
	continuità, di qualsiasi genere, si è in presenza di un rifiuto liquido, il 
	cui smaltimento deve essere come tale autorizzato". 
	Difatti, la disciplina delle acque sarà applicabile in 
	tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico, 
	anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale, di acque reflue in 
	uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuato tramite 
	condotta, tubazioni, o altro sistema stabile. In tutti gli altri 
	casi nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque 
	reflue con il corpo recettore si applicherà, invece, la disciplina sui 
	rifiuti.
	Nel caso di specie, si era in presenza di reflui 
	zootecnici immessi in due vasche con formazione di un canale naturale e 
	versamento in un terreno retrostante incolto di proprietà dell'istante con 
	ruscellamento nel torrente.