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15-05-2015
Cassazione penale, Scarichi e rifiuti liquidi
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16623 del 21 aprile 2015,
si è pronunciata sul confine tra scarichi e rifiuti liquidi,
che con il d.lgs. 4/2008 è stato delimitato in modo ancor più netto,
ripristinando, in sostanza, la situazione antecedente all'entrata in vigore
del d.lgs. 152/06.
La Corte ha ribadito che "La disciplina sugli
scarichi trova applicazione soltanto se il collegamento tra ciclo di
produzione e recapito finale sia diretto ed attuato mediante un sistema
stabile di collettamento. Se presenta, invece, momenti di soluzione di
continuità, di qualsiasi genere, si è in presenza di un rifiuto liquido, il
cui smaltimento deve essere come tale autorizzato".
Difatti, la disciplina delle acque sarà applicabile in
tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico,
anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale, di acque reflue in
uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuato tramite
condotta, tubazioni, o altro sistema stabile. In tutti gli altri
casi nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque
reflue con il corpo recettore si applicherà, invece, la disciplina sui
rifiuti.
Nel caso di specie, si era in presenza di reflui
zootecnici immessi in due vasche con formazione di un canale naturale e
versamento in un terreno retrostante incolto di proprietà dell'istante con
ruscellamento nel torrente.