News / Giurisprudenza / Rifiuti
	27-10-2015
	Cassazione penale, rinnovo comunicazione attività recupero rifiuti
	La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41040 del 13 ottobre 
	2015, si è pronunciata sulla procedura di rinnovo e, in 
	particolare, sull'inosservanza delle prescrizioni disposte 
	dall'amministrazione Provinciale in sede di rinnovo della 
	comunicazione per l'esercizio di attività di recupero di rifiuti.
	Invero la procedura di rinnovo non può essere 
	considerata come una mera formalità e presuppone comunque la
	verifica, da parte dell'amministrazione competente, della 
	sussistenza dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge per 
	l'esercizio dell'attività di recupero, verifica che il comma 3 dell'art. 216 
	impone, stabilendo che sia effettuata d'ufficio sulla base della relazione 
	che lo stesso comma prevede debba essere allegata alla comunicazione di 
	inizio di attività.
	Ne consegue che, in presenza di provvedimenti inibitori 
	emessi dall'amministrazione, l'inizio o la prosecuzione 
	dell'attività di recupero deve ritenersi effettuata in assenza di valido 
	titolo abilitativo, configurandosi il reato di illecita gestione di 
	cui all'art. 256 d.lgs. 152\06, poiché il procedimento finalizzato al 
	conseguimento del titolo non può ritenersi completato.
	La Corte ha affermato quindi il principio secondo il 
	quale "ai sensi dell'art. 216 d.lgs. 152/06 l'amministrazione 
	provinciale è chiamata ad effettuare, anche in relazione al rinnovo della 
	comunicazione di cui al comma 5 la medesima verifica della sussistenza dei 
	requisiti e delle condizioni richieste dalla legge in sede di prima 
	comunicazione e l'espletamento dell'attività in presenza di provvedimento di 
	divieto di inizio o di prosecuzione, emesso ai sensi del comma 4, deve 
	ritenersi effettuato in assenza di comunicazione e sanzionabile ai sensi 
	dell'art. 256, comma 1 d.lgs. 152/06".