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	17-11-2015
	Cassazione penale, natura formulario di identificazione dei rifiuti 
	(FIR)
	La Corte di Cassazione, con la sentenza 43613/2015, ha 
	affermato che il "formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) non ha 
	alcun valore certificativo della natura e composizione del rifiuto 
	trasportato, trattandosi di documento recante una mera attestazione del 
	privato, avente dunque natura prettamente dichiarativa".
	Il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) si 
	concreta in una mera attestazione del privato, avendo, in sostanza, un 
	contenuto essenzialmente dichiarativo e si differenzia dal
	certificato di analisi in ragione del fatto che esso, per 
	definizione, risponde ad una esigenza di certezza pubblica e proviene da 
	soggetto qualificato ed abilitato.
	La Corte ricorda che il richiamo all'art. 483 cod. pen. 
	contenuto nell'art. 258 d.lgs. 152/06 è un richiamo esclusivamente
	quoad poenam (ai fini dell'irrogazione in 
	concreto della pena) e che quindi non può ritenersi che un 
	trasporto di rifiuti effettuato con formulario contenente dati non veritieri 
	configuri autonomamente l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 483 cod. pen..
	Pertanto, secondo la Corte, attesa la natura dei FIR come sopra 
	individuata, la mera consegna di una fotocopia di un FIR contenente 
	dati non veritieri a personale di polizia giudiziaria non può integrare il 
	delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, 
	difettando, nel formulario, la natura di atto pubblico e la destinazione a 
	provare la verità.
	Nel caso di specie, la Cassazione ha annullato "senza 
	rinvio" - limitatamente al reato di cui all’articolo 483 c.p. “perché 
	il fatto non sussiste” - la sentenza impugnata che aveva condannato 
	l'imputato, in quanto il Giudice di merito aveva considerato quanto 
	descritto come falsa attestazione a pubblico ufficiale, in un atto pubblico, 
	di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, errando quindi 
	nell'individuazione della effettiva natura dei FIR. Ha invece annullato "con 
	rinvio" per la  rideterminazione della pena, in ordine reato 
	previsto dall'articolo 256 del Dlgs 152/2006 (trasporto non autorizzato di 
	rifiuti).