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	25-05-2015
	Cassazione penale, materiali da escavazione o demolizione 
	La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17380 del 27 aprile 2015, 
	si è pronunciata sulla natura dei materiali provenienti da 
	escavazione o demolizione affermando che si applica sempre la
	disciplina dei rifiuti, a meno che non si dimostri 
	che questi siano destinati al riutilizzo senza trasformazioni.
	La Corte ha ribadito che "Tutti i materiali 
	provenienti da escavazione o demolizione vanno qualificati come rifiuti 
	speciali e non materie prime secondarie o sottoprodotti in assenza della 
	dimostrazione che detti materiali siano destinati, sin dalla loro produzione 
	all'integrale riutilizzo per la riedificazione senza trasformazioni 
	preliminari o compromissione della qualità ambientale".
	Nel caso di specie, la Corte ha confermato la condanna del Giudice di 
	merito, ai sensi dell’articolo 256, comma 1, lett. a) D.lgs. 152/2006, in 
	quanto l’imputato accantonava materiali da demolizioni (rifiuti speciali) 
	senza autorizzazione, non avendo egli fornito la prova del loro 
	riutilizzo.